Criterio dell’ultima check list valida non viola la lex specialis (TAR Umbria n. 334 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di più check list di autocontrollo riferite allo stesso operatore, completate entro i termini del bando, la regola che considera valida quella presentata per ultima non costituisce modifica in senso restrittivo della lex specialis, ma integrazione di una lacuna della disciplina. La scelta risponde al criterio generale della prevalenza dell’ultima manifestazione di volontà validamente espressa, potendo l’operatore rettificare quanto dichiarato fino alla scadenza del termine. La successiva previsione regionale che ribadisce il criterio non è retroattiva quando la causa dell’esclusione risulta collegata a circostanze di fatto verificatesi a prescindere dalla conoscenza della regola.

Il Fatto

Una società agricola chiede l’ammissione al sostegno previsto dal Complemento di sviluppo rurale dell’Umbria per l’intervento SRA 30 “Benessere animale”, annualità 2024. La misura premia il miglioramento del punteggio certificato tramite il sistema Classyfarm, compilato da professionisti abilitati. La società inserisce tre questionari: a gennaio con punteggio 99, a marzo con punteggio 100 e a dicembre con punteggio 100.

La Regione, ritenendo valida quale check list di ingresso l’ultima presentata nei termini, individua nel questionario di marzo (punteggio 100) il termine di paragone rispetto all’uscita (pari a 100) e nega l’ammissione per assenza di miglioramento. La società impugna le note regionali del 30 luglio e del 22 ottobre 2025, la D.G.R. n. 1001/2024 (allegato 13) e gli artt. 10 e 13 del bando, deducendo violazione del principio di irretroattività e modifica delle regole di ammissibilità in corso di procedura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni di tardività e inammissibilità. L’onere di impugnazione è sorto solo con la conoscenza degli specifici motivi del diniego. La nota del 22 ottobre 2025 ha carattere confermativo in senso proprio, conseguendo a una nuova valutazione in esito al riesame previsto dalla lex specialis. Le previsioni degli artt. 10 e 13 non sono qualificabili come escludenti in senso tecnico, poiché la loro riferibilità alla domanda deriva da attività interpretativa e applicativa.

Nel merito, la questione dirimente riguarda la legittimità della regola che considera check list di ingresso l’ultima inserita in tempo utile. Il Collegio osserva che il criterio era già desumibile dal sistema VECI, richiamato dall’art. 9 dell’Avviso, e poi ribadito nella risposta alle FAQ – Quesito n. 3, pubblicata l’11 settembre 2024.

La risposta alla FAQ non costituisce modifica inammissibile: essa colma una lacuna della disciplina, altrimenti fonte di applicazioni disomogenee. Il problema di individuare, tra più check list non coincidenti, quella rilevante per misurare il miglioramento esisteva a prescindere da un’espressa previsione originaria. La preferenza per l’inserimento più recente risponde al criterio della prevalenza dell’ultima manifestazione negoziale validamente espressa.

Quanto alla D.G.R. n. 1001/2024, il Collegio ritiene che la dedotta retroattività sia un falso problema. Non si ravvisa quale diversa condotta avrebbe tenuto la ricorrente se avesse conosciuto il criterio: l’indicazione del punteggio 100 sarebbe comunque avvenuta. L’esclusione non è collegabile all’incompleta conoscenza delle regole della sovvenzione, ma a circostanze di fatto verificatesi a prescindere da tale conoscenza.

Il Collegio aggiunge che la sovvenzione non premia un generico miglioramento del benessere animale, ma lo specifico miglioramento certificato attraverso dichiarazioni rese da un professionista abilitato, che ne assume la responsabilità. Tali dichiarazioni non sono mere rilevazioni tecniche, ma manifestazioni di volontà vincolanti per l’impresa. Il ricorso è dunque respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione della novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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