L’inerzia del Ministero nell’esecuzione del giudicato sulla carta docente integra inottemperanza (TAR Lazio n. 9083 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’amministrazione nell’eseguire il giudicato del giudice ordinario, una volta decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, integra gli estremi della inottemperanza, senza che possano valere ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà economico-finanziarie. Il giudice dell’ottemperanza, accertata la mancata esecuzione, ordina all’amministrazione di conformarsi al dictum giudiziale in un termine assegnato e nomina sin da ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, mentre la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. postula una valutazione che può essere demandata alla fase successiva in caso di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva riconosciuto al ricorrente, docente, il diritto all’accredito sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente dell’importo di 500,00 euro per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025. Nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alle statuizioni, determinando il docente ad agire in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a. dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina del commissario ad acta e la condanna alle penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato ammissibile il ricorso, essendo stato ritualmente notificato e vertendo su un provvedimento giurisdizionale definitivo, e ha affermato la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito, ha accertato che l’amministrazione, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, non aveva provveduto all’esecuzione né aveva eccepito l’avvenuto adempimento, costituendosi con formula di stile.
Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il TAR ha ricordato che il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento omissivo. L’obbligo di conformarsi al giudicato non ammette deroghe: l’amministrazione non ha alcuna discrezionalità sull’an e sul quando, ma al più una limitata discrezionalità sul quomodo. Nel caso di specie, l’inerzia serbata dal Ministero integrava gli estremi della inottemperanza, con conseguente accoglimento della domanda.
Il Collegio ha quindi ordinato all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione, nominando sin da ora il Direttore generale preposto alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, per il caso di ulteriore inutile decorso del termine. Ha invece rigettato la domanda di condanna alle astraintes, ritenendo non sussistenti allo stato i presupposti, con possibilità di provvedervi in caso di perdurante inottemperanza su richiesta della parte.
Da ultimo, il Tribunale ha disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero, evidenziando la criticità sistemica derivante dall’inerzia persistente dell’amministrazione nel corrispondere il bonus docente, e ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, distratte in favore del difensore antistatario, tenuto conto della serialità della controversia.
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Nota della Redazione
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