Irricevibile il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione presentato oltre il termine di sessanta giorni (TAR Lombardia n. 1094 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso giurisdizionale avverso l’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è soggetto al termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione dell’atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 e 41, comma 2, c.p.a.. La proposizione del ricorso oltre tale termine, senza che sia allegata e comprovata una diversa e successiva data di conoscenza dell’atto, determina la declaratoria di irricevibilità della domanda ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Il Fatto
Il titolare di un esercizio commerciale sito in Desenzano del Garda impugnava l’ordinanza di demolizione n. 32 del 16.02.2023, con cui il Comune intimava la rimessa in pristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione di opere edilizie realizzate in assenza di titoli. Il ricorrente deduceva che l’ordinanza gli era stata notificata in data successiva a quella della sua adozione e, pertanto, proponeva ricorso il 22.05.2023. Il Comune, costituitosi in giudizio, eccepiva l’irricevibilità del ricorso per tardività.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha esaminato in via preliminare l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Comune resistente, rilevando che l’ordinanza di demolizione risulta notificata all’esponente in data 16.02.2023. Alla luce di tale data di notificazione, il termine perentorio di sessanta giorni per la proposizione dell’azione di annullamento, previsto dal combinato disposto degli artt. 29 e 41, comma 2, c.p.a., è scaduto il 18.04.2023.
Il ricorso è stato invece depositato il 22.05.2023, quindi oltre il termine di legge. Il Collegio ha evidenziato che il ricorso sarebbe comunque tardivo anche ove si accedesse alla diversa data di notificazione indicata dal ricorrente (19.03.2023), non comprovata in atti: in tale evenienza, l’ultimo giorno utile per la proposizione sarebbe stato il 18.05.2023, comunque antecedente alla data di effettiva proposizione del ricorso.
In assenza di elementi che comprovino una diversa data di conoscenza dell’atto impugnato, la domanda è stata dichiarata irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a. per tardività della proposizione, con conseguente condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune, liquidate in euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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