Il collaudo di opere pubbliche e l’escussione della garanzia appartengono al giudice ordinario (TAR Lombardia n. 3399 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie inerenti al collaudo di opere pubbliche esorbitano dalla giurisdizione amministrativa, poiché tale attività rientra nella fase esecutiva di un rapporto contrattuale paritetico e non autoritativo, disciplinato dal diritto privato, in relazione al quale si controverte solo in materia di diritti soggettivi. Parimenti, le controversie aventi ad oggetto l’escussione della cauzione definitiva o della polizza fideiussoria, rilasciate a garanzia dell’adempimento di obblighi assunti dall’esecutore, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la domanda di accertamento dell’inesistenza della debenza riguarda comunque il rapporto privatistico. Il ricorso proposto dinanzi al giudice amministrativo è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione dinanzi al giudice ordinario nel termine di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.
Il Fatto
Una società, aggiudicataria di un appalto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica di fabbricati di proprietà di un’azienda lombarda per l’edilizia residenziale, impugnava dinanzi al TAR la determinazione con cui l’ente aveva approvato il conto finale, ammesso il certificato di collaudo tecnico-amministrativo e disposto l’escussione della garanzia definitiva per il recupero del credito vantato. La ricorrente contestava, con plurimi motivi, la legittimità della contabilizzazione dei lavori e il procedimento di perfezionamento del conto finale. L’azienda resistente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo la controversia devoluta al giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha accolto l’eccezione, dichiarando il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Il Collegio ha osservato che la controversia, volta a contestare le risultanze del collaudo delle opere e l’escussione della garanzia definitiva, attiene alla fase di esecuzione del contratto, la quale si caratterizza per l’assenza di poteri autoritativi. L’attività di collaudo, secondo la pacifica giurisprudenza richiamata, rientra pienamente nell’ambito di un rapporto contrattuale paritetico, disciplinato dal diritto privato, con conseguente radicamento della giurisdizione sul diritto soggettivo.
La medesima conclusione è stata raggiunta con riguardo alle contestazioni sull’escussione della cauzione definitiva: la domanda di accertamento dell’inesistenza della debenza dell’importo preteso dall’ente e di manleva riguarda il rapporto privatistico, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità e amministrativa citata in motivazione.
Il giudizio, pertanto, potrà essere riproposto dinanzi al giudice ordinario entro il termine di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre oneri di legge.
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Nota della Redazione
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