Accesso agli atti SACE escluso per regolamento e diniego ministeriale valido (TAR Lazio n. 7118 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai documenti amministrativi, le società a partecipazione pubblica che emettono azioni o strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono escluse dall’ambito soggettivo di applicazione della disciplina dell’accesso civico di cui al d.lgs. n. 33/2013, ai sensi dell’art. 2-bis, comma 2, del medesimo decreto. L’esclusione non preclude tuttavia l’esercizio dell’accesso documentale ex art. 22 l. n. 241/1990 da parte di chi vanti un interesse diretto, concreto e attuale. L’amministrazione può legittimamente individuare, mediante proprio regolamento, categorie di documenti sottratte all’ostensione, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. a), l. n. 241/1990, senza dover procedere a un bilanciamento caso per caso quando l’istanza riguardi atti obiettivamente riconducibili al genus escluso. Il diritto di accesso postula che i documenti siano materialmente detenuti dall’amministrazione cui è rivolta l’istanza, gravando sul richiedente, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di provarne la detenzione.

Il Fatto

La società ricorrente, creditrice ammessa allo stato passivo di una società in amministrazione straordinaria, presentava istanza di accesso ai sensi della l. n. 241/1990 e del d.lgs. n. 33/2013 nei confronti di SACE s.p.a. e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, chiedendo di prendere visione degli accordi di cessione dei crediti intercorsi tra SACE e i creditori della società in crisi, dei criteri di selezione dei crediti e dell’elenco dei creditori ammessi in prededuzione.

SACE s.p.a. rigettava l’istanza richiamando la propria natura di società quotata, esclusa dall’ambito di applicazione del d.lgs. n. 33/2013, e l’art. 11 del proprio Regolamento interno, che sottrae all’accesso la documentazione economico-finanziaria relativa a imprese e le decisioni degli organi deliberativi. Il Ministero, dal canto suo, negava l’accesso affermando di non detenere la documentazione richiesta. La società ricorrente impugnava entrambi i dinieghi dinanzi al TAR Lazio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. I documenti richiesti attengono all’operazione di cessione dei crediti, rientrante nei poteri del commissario straordinario ai sensi dell’art. 40 d.lgs. n. 270/1999. L’attività di vigilanza ministeriale, esercitata attraverso la nomina dei commissari, non implica la detenzione della documentazione relativa alle singole operazioni, che passa al commissario con la dichiarazione di amministrazione straordinaria.

La Corte ha precisato che il diritto di accesso trova un limite nella disponibilità materiale del documento da parte dell’amministrazione intimata. L’onere di provare la detenzione grava sul richiedente, ex art. 2697, comma 1, c.c., non potendosi esigere dall’amministrazione la prova di un fatto negativo. A fronte della dichiarazione di mancata detenzione, assistita da responsabilità sulla veridicità, non residuano margini per ordinare l’ostensione, restando la relativa statuizione inutiliter data, come affermato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 2142/2020.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto corretta l’esclusione di SACE s.p.a. dall’ambito dell’accesso civico, trattandosi di società che emette strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, riconducibile alla nozione di “società quotata” di cui all’art. 2 d.lgs. n. 175/2016, espressamente esclusa dall’art. 2-bis, comma 2, d.lgs. n. 33/2013.

Quanto all’accesso documentale, la Corte ha giudicato il diniego di SACE adeguatamente motivato e fondato sull’art. 11 del Regolamento interno, che esclude dall’ostensione la documentazione relativa alla situazione economico-finanziaria di imprese e le decisioni degli organi deliberativi. Tale previsione regolamentare, adottata ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. a), l. n. 241/1990, non richiede un bilanciamento caso per caso: è sufficiente che l’istanza concerna atti obiettivamente riconducibili al genus sottratto all’accesso. La documentazione richiesta — accordi di cessione, criteri di selezione, elenco creditori — è stata ritenuta coerente con le categorie escluse. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con compensazione delle spese per la peculiarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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