Cessazione della materia del contendere per rilascio del permesso di soggiorno (TAR Lazio n. 7411 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, la sopravvenuta stipula del contratto di soggiorno e il rilascio del permesso di soggiorno determinano il soddisfacimento della pretesa sostanziale e la conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La compensazione delle spese di lite può essere disposta in ragione delle peculiarità della vicenda, tra cui la documentata condizione di disabilità del soggetto beneficiario dell’assistenza. Ai fini della liquidazione del gratuito patrocinio, il giudice è tenuto ad accertare la permanenza delle condizioni reddituali, ex artt. 76 e 79 d.P.R. n. 115/2002, con riferimento anche all’anno successivo alla proposizione del ricorso, disponendo apposito incombente istruttorio ove manchi la dichiarazione aggiornata.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, impugnava il decreto prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, richiesto per instaurare un rapporto di lavoro come assistente familiare convivente a favore di soggetto affetto da disabilità al 100%. Con ordinanza n. 5637 del 2025, il TAR accoglieva la domanda cautelare, disponendo il riesame dell’istanza. Successivamente, l’Amministrazione annullava in autotutela il provvedimento e convocava le parti; il ricorrente stipulava quindi il contratto di soggiorno e otteneva il rilascio del permesso di soggiorno. Con memoria del 5 febbraio 2026, la parte dichiarava la cessazione della materia del contendere e chiedeva la liquidazione del gratuito patrocinio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto della memoria depositata, ha ritenuto che l’intervenuto rilascio del permesso di soggiorno integrasse il soddisfacimento della pretesa sostanziale azionata, dichiarando la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm. In ragione delle peculiarità della vicenda — segnatamente la situazione di disabilità e il livello reddituale familiare — ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Quanto all’istanza di liquidazione del gratuito patrocinio, il Tribunale ha richiamato l’art. 127, comma 4, d.P.R. n. 115/2002, che impone di verificare la permanenza delle condizioni reddituali prima della delibazione. Ha precisato che i limiti di reddito vanno accertati sia con riguardo all’anno della dichiarazione presentata (il 2024), sia con riguardo all’anno successivo (il 2025), fino alla definizione del processo, ai sensi dell’art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 115/2002.
Poiché il ricorrente aveva allegato la sola dichiarazione relativa al 2024, il Collegio ha disposto un incombente istruttorio, assegnando il termine di sessanta giorni per la produzione di una dichiarazione aggiornata, con firma autenticata o dichiarazione sostitutiva, attestante il mancato superamento dei limiti reddituali. La liquidazione del compenso è stata demandata a separato decreto, con fissazione della camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione.
Nota della Redazione
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