Divieto di trattazione congiunta di sanatoria e variante in corso d’opera (TAR Sardegna n. 158 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina SUAPE, come interpretata dall’art. 16 delle Direttive regionali, esclude la possibilità di una simultanea pendenza di procedimenti interferenti sul medesimo immobile: la presentazione contestuale di una domanda di sanatoria edilizia e paesaggistica e di una istanza di variante in corso d’opera è incompatibile con la ratio della normativa, che impone una scansione procedimentale volta a garantire valutazioni amministrative coerenti su uno stato dei luoghi definito. La nozione di “intervento” rilevante ai fini del divieto deve essere intesa in senso sostanziale e funzionale, comprensiva anche delle varianti, atteso che l’art. 7-ter, comma 8, della L.R. n. 23/1985 subordina comunque l’attuazione delle varianti alla previa acquisizione degli atti di assenso paesaggistico.
Il Fatto
Una società, titolare di un provvedimento unico per la realizzazione di quattro unità residenziali, eseguiva i lavori in difformità dal titolo edilizio. Il Comune avviava il procedimento repressivo e la società presentava una pratica di compatibilità paesaggistica e variante in corso d’opera, volta a regolarizzare le opere già realizzate e a ottenere l’autorizzazione al completamento dei manufatti. L’amministrazione comunale, con due note, rappresentava che la variante non fosse presentabile e che il completamento delle opere avrebbe richiesto una distinta pratica edilizia, da inoltrare solo all’esito della regolarizzazione. La società impugnava le note e, con motivi aggiunti, anche la relazione tecnica con cui il Servizio tutela paesaggio regionale esprimeva parere positivo alla compatibilità, subordinando però le opere di completamento a una distinta istanza di autorizzazione paesaggistica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disatteso l’eccezione di sopravvenuta carenza d’interesse sollevata dal Comune per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria: la società mirava all’accertamento, anche a fini risarcitori, dell’illegittimità della mancata trattazione congiunta delle due fasi, sicché l’interesse alla decisione permaneva.
Nel merito, il TAR ha ritenuto il ricorso infondato. L’art. 16, lett. b), delle Direttive SUAPE qualifica la pratica come sanatoria con provvedimento espresso e prevede che, in tali casi, la dichiarazione per nuovi interventi possa essere presentata solo dopo la conclusione del procedimento di sanatoria. Tale previsione risulta coerente con l’art. 40 della L.R. n. 24/2016, che esclude per le sanatorie l’applicazione del procedimento unico, e con l’art. 7-ter, comma 8, della L.R. n. 23/1985, che subordina l’attuazione delle varianti alla previa acquisizione degli assensi paesaggistici.
La nozione di “intervento” di cui all’art. 16 delle Direttive va intesa in senso sostanziale e funzionale, comprensiva delle varianti, che costituiscono esercizio dello ius aedificandi e incidono sull’assetto del territorio. La ratio del divieto è evitare la contemporanea pendenza di procedimenti interferenti sul medesimo immobile, per assicurare istruttorie su uno stato dei luoghi definito. La regolarizzazione presuppone la cristallizzazione dello stato dei luoghi, mentre la variante presuppone la piena legittimità del titolo: la commistione valutativa tra sanatoria dell’abuso e adeguamenti pro futuro non è consentita. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza del Consiglio di Stato sul divieto di “mischiare contenutisticamente” provvedimenti distinti.
I motivi aggiunti sono stati dichiarati in parte inammissibili, perché diretti avverso la relazione tecnica, qualificata come atto endoprocedimentale privo di autonoma efficacia lesiva, non impugnabile in mancanza di contestazione dell’atto conclusivo – ossia la determinazione di accertamento di compatibilità e il permesso di costruire in sanatoria, non tempestivamente gravati. In parte sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse, a seguito della rinuncia alla censura concernente la prescrizione relativa alla ricostituzione della morfologia del terreno, dichiarata in udienza.
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Nota della Redazione
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