Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per carta docente (TAR Campania n. 8308 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è ammissibile quando il titolo esecutivo non sia stato impugnato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996. Accertato l’inadempimento dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato, nomina il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e liquida la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. L’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal giudice del lavoro una condanna del Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento dell’importo di € 500 per ciascuno di cinque anni scolastici, da accreditare sulla carta elettronica del docente, per complessivi € 2500. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione, che non l’aveva impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria.
Poiché il Ministero persisteva nell’inadempimento, il ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’ordine di ottemperare entro un termine, la nomina del commissario ad acta, la fissazione della somma dovuta per ogni giorno di ulteriore inottemperanza e la condanna dell’Amministrazione alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione, e all’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il ricorso è pertanto accolto.
Il Tribunale ordina all’Amministrazione di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione. L’ordine esecutivo implica la conformazione dell’attività amministrativa al dispositivo del titolo azionato.
Quanto all’ausiliario, la sentenza precisa che il munus è intrinsecamente obbligatorio e non può essere né rifiutato né condizionato da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso sarà determinato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con riferimento all’art. 55 per l’uso del mezzo proprio e all’art. 56 per le ulteriori spese, oltre che all’art. 8 della legge n. 417/1978.
La parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002; il dies a quo non coincide con il deposito della relazione, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice.
Il Collegio dispone inoltre la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso. Spetta alla parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario. Le spese di lite sono liquidate secondo il criterio della soccombenza, in misura che tiene conto della non particolare complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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