Sopravvenuta carenza di interesse sulle concessioni balneari e improcedibilità (TAR Toscana n. 1204 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza dell’interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente e non contestata dall’amministrazione resistente, determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, non essendo più necessaria la pronuncia di merito. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse assorbe ogni questione pregiudiziale e di legittimità costituzionale prospettata, in difetto del presupposto dell’interesse a ricorrere. In presenza di una complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale concernente la materia del contendere, la compensazione delle spese di giudizio costituisce esito congruo, anche in assenza di soccombenza sostanziale.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un rapporto concessorio demaniale marittimo con finalità turistico-ricreative, aveva impugnato davanti al TAR Toscana gli atti del Comune di Pietrasanta con cui erano stati dapprima differiti i termini di scadenza delle concessioni e successivamente avviato il procedimento per la pubblicazione dei bandi di gara. Il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti chiedevano, previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea e rimessione alla Corte costituzionale di questioni di legittimità, l’accertamento della qualificazione del rapporto come pluriennale di durata indefinita e la condanna dell’amministrazione al rilascio di nuovi titoli concessori con rinnovo senza soluzione di continuità.

Alla pubblica udienza del 10 giugno 2026, chiamata per la verifica dell’interesse alla decisione, nessuno compariva per le parti. La ricorrente versava in atti dichiarazione attestante il venir meno dell’interesse alla decisione, con richiesta di compensazione delle spese. L’amministrazione resistente, già con precedente dichiarazione, aveva preso atto della sopravvenuta improcedibilità, chiedendo il favore delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che entrambe le parti, con dichiarazioni versate in atti, avevano rappresentato il venir meno dell’interesse alla decisione della controversia. Tale sopravvenienza processuale, non contestata, incide sul presupposto dell’interesse a ricorrere, che deve permanere per tutta la durata del giudizio.

Il Tribunale ha quindi constatato che, alla luce di quanto congiuntamente rappresentato, non residuava alcun interesse alla pronuncia di merito. Ne è conseguita la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei connessi motivi aggiunti per sopravvenuta carenza d’interesse.

La definizione in rito ha assorbito le questioni pregiudiziali e di legittimità costituzionale prospettate dalla ricorrente, che presupponevano la permanenza dell’interesse alla decisione. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito la qualificazione del rapporto concessorio né le censure sugli atti impugnati.

Quanto alle spese di giudizio, il Tribunale ha ritenuto di disporne la compensazione, valorizzando la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia delle concessioni demaniali marittime, circostanza idonea a giustificare la reciproca soccombenza sostanziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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