Ottemperanza inammissibile se manca la prova della notifica del titolo esecutivo. (TAR Lombardia n. 2218 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione spontanea dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di denaro costituisce una condizione di ammissibilità dell’azione di ottemperanza, che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. Ne consegue che il ricorrente ha l’onere di dimostrare la notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione e il decorso del relativo termine, non potendo l’azione essere considerata ammissibile in assenza di tale prova. L’onere non è assolto dalla generica indicazione nella relata di notifica di una pluralità di soggetti, non tutti identificabili, né dalla produzione di atti non asseverati e privi di allegati verificabili.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Lodi, il giudice ordinario aveva accertato il diritto di alcuni docenti a ottenere la carta docente per l’importo annuo di 500 euro, condannando l’amministrazione al pagamento delle somme e delle spese di lite. Avverso tale decisione, non eseguita, gli interessati proponevano ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’esecuzione del giudicato. L’amministrazione si costituiva in giudizio per contrastare la domanda.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato l’inammissibilità del ricorso, basandosi sull’insufficienza probatoria riguardo alla notificazione del titolo esecutivo. La relata di notifica prodotta indicava genericamente che l’atto era stato eseguito “quale difensore dei ricorrenti”, senza specificare per quali degli odierni istanti fosse avvenuta la notificazione, menzionando anzi un soggetto non ricorrente in ottemperanza.
La Corte ha richiamato il disposto dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge, che impone alle amministrazioni dello Stato di completare le procedure esecutive dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, precisando che prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto. Tale norma, secondo il Collegio, pone un termine da osservare a pena di inammissibilità, atteso che il giudizio di ottemperanza relativo a sentenze del giudice ordinario di condanna al pagamento di somme è riconducibile all’istituto dell’esecuzione.
Trattandosi di una condizione di ammissibilità dell’azione, essa deve sussistere sin dalla proposizione del ricorso. Nel caso di specie, la mancata produzione di una relata di notifica effettuata in nome e per conto dei ricorrenti ha impedito di verificare il decorso del termine di centoventi giorni, rendendo impossibile ritenere rispettata la condizione posta dalla norma. La produzione di atti non asseverati, apparentemente attestanti invii di pec da parte di alcuni soggetti interessati ma privi di allegati verificabili, non è stata ritenuta idonea a superare tale carenza.
In definitiva, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
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