Sei scatti stipendiali nel trattamento di fine servizio delle Forze di Polizia (TAR Sicilia n. 2280 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, spetta, ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio, agli appartenenti alle Forze di Polizia, comprese quelle ad ordinamento militare, collocati a riposo a domanda con cinquantacinque anni di età anagrafica e trentacinque anni di anzianità contributiva. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 incide sulla sola base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita. L’art. 1911 cod. ord. mil. conferma la perdurante vigenza del beneficio per il solo trattamento di fine rapporto. Il diritto presuppone il concreto possesso dei requisiti anagrafici e contributivi al momento della cessazione dal servizio.
Il Fatto
Quattro ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri e al Corpo della Polizia Penitenziaria hanno agito collettivamente davanti al TAR Sicilia per ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio liquidato dall’INPS al momento del collocamento in quiescenza. I ricorrenti assumono di aver cessato il servizio dopo più di trentacinque anni di anzianità contributiva e con più di cinquantacinque anni di età anagrafica.
Chiedono l’inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6 bis d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS, costituitosi, ha contestato nel merito la posizione previdenziale di due soli ricorrenti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla ricostruzione dell’istituto operata dal giudice di appello amministrativo. Richiama C.G.A.R.S. n. 770 del 28.06.2022, secondo cui l’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 opera sul solo calcolo della base pensionabile e non sul regime dell’indennità di buonuscita, che resta disciplinato dall’art. 6 bis d.l. n. 387/1987. Nello stesso senso cita C.G.A.R.S. nn. da 471 a 487 del 27.07.2023 e Cons. Stato n. 10524 e n. 10916 del 2023.
Il Collegio condivide tale indirizzo e ne trae conferma dall’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil., che, per le Forze di Polizia ad ordinamento militare, dichiara espressamente applicabile l’art. 6 bis d.l. n. 387/1987 ai soli fini del trattamento di fine rapporto. Il codice dell’ordinamento militare non innova, ma sottolinea la perdurante vigenza del regime previgente, comprensivo degli appartenenti all’ordinamento sia militare sia civile.
Su questa base il Tribunale verifica le singole posizioni. Rileva che uno dei ricorrenti è cessato dal servizio in data 30.09.2020, quando non aveva ancora compiuto i cinquantacinque anni di età anagrafica, con conseguente difetto del requisito soggettivo. Per un altro, le ragioni sono state soddisfatte in fase precontenziosa, come emerge dalla documentazione dell’Istituto non contestata dall’interessato.
L’accoglimento è quindi limitato a due ricorrenti, ai quali, pur avendone diritto, il beneficio dei sei scatti stipendiali non è stato riconosciuto al momento del calcolo. Il ricorso è rigettato per le restanti posizioni. Il diritto dei due ricorrenti al ricalcolo del trattamento di fine servizio con applicazione dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 è dichiarato. Le spese sono compensate in ragione della soccombenza parziale.
Nota della Redazione
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