Giudizio di ottemperanza e commissario ad acta per pagamento spettanze retributive (TAR Sicilia n. 1995 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996 e, sussistendone i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., accoglie il ricorso disponendo l’ordine di provvedere nel termine di sessanta giorni. La disciplina di cui all’art. 5-sexies, comma 8, legge 24 marzo 2001, n. 89, dettata per i decreti emessi ai sensi della stessa legge, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Ne consegue che, nominandosi commissario ad acta un dirigente della medesima amministrazione resistente, l’attività è rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo a compenso.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il TAR Sicilia per conseguire l’ottemperanza della sentenza n. 552/2025 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a erogare, mediante buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, l’importo di euro 2.500,00 in favore della medesima parte.

Il ricorso è stato notificato il 26 marzo 2026 e depositato il giorno successivo. L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio. La questione approda dinanzi al giudice amministrativo per la mancata esecuzione del titolo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato in data 5 febbraio 2026, e all’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo a mezzo PEC al Ministero in data 30 luglio 2025, della quale è stata fornita prova.

Il ricorso viene pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Tribunale nomina commissario ad acta, su sollecitazione della parte interessata, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) del medesimo Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario munito di adeguata competenza. Il commissario provvede nell’ulteriore termine di sessanta giorni, senza compenso.

A fondamento di tale esclusione il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge 24 marzo 2001, n. 89, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della stessa legge, ritenendolo applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come affermato da una serie di precedenti conformi (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 10 marzo 2025, n. 479; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 4 febbraio 2025, n. 291; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142; T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 dicembre 2023, n. 983).

Il Tribunale precisa inoltre che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019). Il commissario è tenuto a effettuare il deposito di atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, utilizzando il modulo dedicato agli ausiliari del giudice, da compilare in ogni sua parte, firmare digitalmente e inoltrare all’indirizzo PEC risultante dall’elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT”.

Le spese di lite, comprensive di spese, diritti e onorari per gli atti funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, sono liquidate secondo il canone della soccombenza, tenendo conto della natura delle questioni trattate, di non particolare complessità, e poste a carico del Ministero resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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