Limiti del giudizio di ottemperanza e divieto di integrare il giudicato altrui (TAR Campania n. 526 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario di condanna al pagamento di una somma di danaro, il giudice amministrativo esercita una funzione prevalentemente esecutiva ed è privo di giurisdizione sulla materia sottostante al giudicato. Ne consegue che non può alterare il precetto, limitandone o ampliandone la portata: l’eventuale sindacato integrativo integra eccesso di potere giurisdizionale, censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost. Gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dal passaggio in giudicato della sentenza azionata, cui l’art. 112, comma 3, cod. proc. amm. àncora la proponibilità della relativa domanda. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere negata quando ricorrano altre ragioni ostative, tra cui la crisi della finanza pubblica.
Il Fatto
La ricorrente ha agito ex art. 112 ss. cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito a una sentenza del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, che aveva accertato la prescrizione del diritto alla ripetizione di una somma corrisposta e dichiarato illegittime le trattenute mensili operate dall’amministrazione, condannandola alla restituzione.
Dedotta la notifica del titolo, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni e il passaggio in giudicato della pronuncia, la ricorrente ha chiesto il pagamento di un importo superiore a quello oggetto di condanna, oltre interessi legali, risarcimento del danno da ritardo, penalità di mora e nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, costituitosi, ha prodotto documentazione attestante l’avvenuto pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, e la notifica del titolo ha fatto decorrere il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.
Quanto alla somma oggetto di condanna, l’amministrazione ha fornito prova del sopravvenuto pagamento, come risulta dal cedolino della mensilità di marzo 2025: è stata corrisposta la parte netta, mentre la restante quota è stata trattenuta a titolo di IRPEF. Il pagamento è confermato anche dal cedolino prodotto dalla ricorrente. Ne è derivata la cessazione parziale della materia del contendere per l’importo oggetto di condanna.
Il ricorso è stato invece accolto quanto agli interessi legali. La sentenza azionata non contiene alcuna condanna al pagamento degli interessi, sicché il Tribunale non può integrare il giudicato del giudice ordinario. Gli interessi sono pertanto riconosciuti al tasso legale di cui all’art. 1284, comma 1, cod. civ., ma soltanto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, cui l’art. 112, comma 3, cod. proc. amm. àncora la proponibilità della domanda in sede di ottemperanza, e fino alla data di avvenuto pagamento risultante dal cedolino.
La pretesa di un importo ulteriore è stata dichiarata inammissibile. Richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 5656 del 3 marzo 2025, il Collegio ha ribadito che il giudizio di ottemperanza a sentenza del giudice ordinario ha natura prevalentemente esecutiva e che il giudice amministrativo non può attribuire somme non contemplate nel comando azionato, il cui contenuto è limitato all’importo oggetto di condanna. Resta ferma la possibilità di agire dinanzi al giudice ordinario per l’eventuale ulteriore pretesa.
È stata nominata commissario ad acta l’autorità prefettizia, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inadempienza. La richiesta di penalità di mora è stata invece respinta: richiamata l’Adunanza Plenaria n. 15/2014 del Consiglio di Stato, il Collegio ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico integrino le altre ragioni ostative che giustificano la mancata condanna della parte pubblica. Le spese sono state compensate per metà e per la restante metà poste a carico dell’amministrazione, con distrazione in favore del difensore della ricorrente.
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Nota della Redazione
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