Ottemperanza Carta docente: ordine al Ministero e commissario ad acta (TAR Lazio n. 9068 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione che non abbia adempiuto spontaneamente al giudicato è tenuta a dare esecuzione alla statuizione di condanna, non potendo sindacare i presupposti del diritto riconosciuto dal giudice. Decorso infruttuosamente il termine assegnato per l’ottemperanza, va nominato fin da ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, perché provveda in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente. L’inerzia persistente dell’Amministrazione nel dare esecuzione ai giudicati che riconoscono il beneficio della Carta elettronica del docente integra una situazione di criticità che giustifica la segnalazione alla Procura della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a fruire, per l’anno scolastico 2020/2021, della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione all’attribuzione del beneficio economico nella misura di euro 500,00, oltre accessori e spese di lite.

La sentenza, pubblicata e notificata ai fini esecutivi, era passata in giudicato. Ritenendo che il Ministero non avesse ottemperato alla statuizione di condanna, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione del giudicato. Il Ministero si costituiva solo formalmente.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza, accertando che la sentenza era regolarmente passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione, risultando decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. Ha quindi affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.

Nel merito, il Collegio ha rilevato che, a fronte dell’inadempimento allegato dalla ricorrente, l’Amministrazione non aveva fornito chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione della sentenza. Richiamando il principio giurisprudenziale per cui, in tema di onere della prova tra debitore e creditore, grava sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento (Cass. n. 13533/2001), il TAR ha accolto la pretesa della ricorrente.

La Corte ha inoltre precisato che i presupposti del diritto riconosciuto dalla sentenza non sono sindacabili in sede di ottemperanza: il giudice dell’ottemperanza non può riesaminare il merito della pretesa, ma deve limitarsi a garantire l’esecuzione del giudicato. Per l’effetto, ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza ottemperanza.

Per il caso di infruttuoso decorso del termine, il TAR ha nominato fin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni su richiesta della ricorrente.

Da ultimo, considerata la persistente inerzia dell’Amministrazione, che non adempie all’obbligo di corrispondere le somme dovute a titolo di bonus docente e non ottempera ai giudicati, esponendosi a ulteriori spese di giudizio, il Collegio ha disposto l’invio del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’OIV del Ministero. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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