Concessioni idriche concorrenti e sindacato sulla discrezionalità tecnica (Cass. civ. Sez. Un. n. 22363 del 03.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni in ordine alla preferenza tra più domande concorrenti di derivazione di acqua pubblica, operate alla stregua del criterio della più razionale utilizzazione della risorsa idrica, costituiscono espressione di discrezionalità tecnica dell’amministrazione e sono sindacabili, nel giudizio di legittimità, nei soli limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza, dell’inattendibilità degli apprezzamenti, del travisamento dei fatti o dell’inadeguatezza della motivazione. Il danno da ritardo ex art. 2-bis legge n. 241/1990 è configurabile solo se il provvedimento favorevole sia stato adottato, sia pure in ritardo, ovvero avrebbe dovuto esserlo secondo un giudizio prognostico di esito favorevole, e sempre che il pregiudizio sia allegato e provato. L’indennizzo da mero ritardo presuppone la preventiva attivazione del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis, legge n. 241/1990.
Il Fatto
Una società operante nel settore idroelettrico impugnava dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche l’autorizzazione unica rilasciata da una Provincia a una società concorrente per la costruzione e l’esercizio di un impianto, l’assenso alla concessione di derivazione di acqua pubblica a uso energetico, il diniego della concessione richiesta in proprio e gli atti connessi. Il TSAP, con la sentenza n. 88/2023, respingeva il ricorso ritenendo infondati tutti gli otto motivi articolati.
Avverso tale pronuncia la società soccombente proponeva ricorso per cassazione con sette motivi, tra cui la dedotta improcedibilità delle istanze concorrenti, l’illegittimità della proroga del termine per le integrazioni documentali, l’erronea applicazione del criterio del miglior utilizzo della risorsa, la violazione della disciplina sugli usi civici e il mancato riconoscimento del danno da ritardo. Resisteva la Provincia, con i controricorrenti.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni unite hanno anzitutto respinto le eccezioni di inammissibilità del ricorso, rilevando che i motivi individuano le norme asseritamente violate e le relative ragioni, con indicazione dei documenti rilevanti. Nel merito, il ricorso è stato integralmente rigettato.
Quanto alla dedotta improcedibilità dell’istanza della società controinteressata, la Corte ha confermato la corretta interpretazione dell’art. 34, comma 8, D.P.G.R. Piemonte 10/R/2003. L’obbligo di presentazione del piano di finanziamento e dell’attestazione di capacità finanziaria sorge solo a seguito della trasformazione della procedura da semplificata a ordinaria, poiché la prescrizione riguarda testualmente le sole procedure ordinarie. Analogamente, la relazione tecnica sul fabbisogno idrico è richiesta solo per il procedimento ordinario.
Sulla proroga del termine per le integrazioni, la Corte ha rilevato che le istanze di proroga erano state presentate il 07.06.2018, prima della scadenza dell’11.06.2018, e che la comunicazione del 12.06.2018 non ha violato la par condicio tra i partecipanti. La giurisprudenza invocata dalla ricorrente è stata ritenuta inconferente, attenendo alla diversa ipotesi di proroga dei termini di efficacia di un atto amministrativo.
Il nucleo del principio riguarda i criteri di preferenza tra domande concorrenti. Per il combinato disposto dell’art. 9 R.D. n. 1775/1933 e dell’art. 18 D.P.G.R. Piemonte 10/R/2003, è preferita la domanda che presenta la più razionale utilizzazione delle risorse idriche. Tale valutazione appartiene alla discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione. Il TSAP ha motivatamente escluso profili di manifesta illogicità, valorizzando la minore potenza nominale, il maggior deflusso minimo vitale, il minore tratto sotteso, il miglior rapporto tra energia producibile e tratto sotteso e il riutilizzo di opere esistenti.
Parimenti infondate sono risultate le censure sul metodo istruttorio basato sulla suddivisione del corpo idrico in segmenti, rientrando nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione. Sulla disciplina degli usi civici, la Corte ha confermato che il trasferimento delle funzioni ai Comuni non ha privato gli stessi della competenza e che, in mancanza dei regolamenti attuativi, trova applicazione il D.P.G.R. n. 8/R/2016.
Da ultimo, il danno da ritardo è stato escluso: la legittima preferenza accordata alla controinteressata esclude la spettanza del bene della vita, e la ricorrente non ha allegato né provato alcun pregiudizio ulteriore. Quanto all’indennizzo da mero ritardo, è mancata la necessaria attivazione del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis, legge n. 241/1990. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese e obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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