Annullamento del contratto di truffa estraneo ai poteri del giudice penale (Cass. pen. Sez. II n. 21108 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di truffa contrattuale, l’elemento che imprime all’inadempienza il carattere di reato è il dolo iniziale: chi assume l’obbligazione con la volontà di non adempierla pone in essere gli artifici e raggiri che falsano il processo volitivo della controparte. La valutazione dell’idoneità astratta dell’inganno a sorprendere l’altrui buona fede rileva nella sola ipotesi del tentativo, non in presenza di reato consumato, perché l’effetto raggiunto dimostra l’effettiva idoneità della condotta. La negligenza o l’imprudenza della persona offesa negli accertamenti, così come l’eventuale sospetto o dubbio serbato, non incidono sulla configurabilità del reato. Il giudice penale, investito della richiesta di restituzione di cose sequestrate, non può annullare il contratto concluso per effetto della truffa né decidere sulla proprietà contestata: deve rimettere la controversia al giudice civile competente in primo grado, mantenendo il sequestro. Nel processo penale la parte civile non può introdurre domande nuove rispetto a quelle contenute nell’atto di costituzione.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una compravendita di un’autovettura. Secondo le conformi sentenze di merito, il ricorrente aveva indotto la venditrice a cedergli il veicolo al prezzo di 7.200 euro, corrispondendo il prezzo con un assegno tratto sul conto corrente di altra persona, estinto nel 2008. Il Tribunale di Piacenza aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., disponendo la restituzione dell’autovettura in sequestro alla parte civile e il risarcimento del danno in separato giudizio. La Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna.
Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per truffa e censurando la statuizione civile con cui il Tribunale aveva annullato il contratto di compravendita.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La difesa sosteneva che la persona offesa fosse consapevole delle anomalie del titolo e che l’assegno non fosse stato tratto né firmato dall’imputato. La Corte rileva che l’assegno era stato tratto su un conto corrente estinto nel 2008, circostanza certamente nota all’imputato ma non conoscibile dalla venditrice al momento della compravendita.
Da qui la conferma del dolo iniziale: l’imputato ha assunto l’obbligazione con la volontà di non adempierla. Il Collegio richiama la giurisprudenza sulla truffa contrattuale, secondo cui l’elemento che imprime al fatto dell’inadempienza il carattere di reato è il dolo iniziale, che falsa il processo volitivo del contraente (Sez. II n. 39698 del 13.09.2019).
La Corte ribadisce poi che la negligenza o l’imprudenza della vittima negli accertamenti è irrilevante, perché l’idoneità astratta del raggiro assume rilievo solo nel tentativo (Sez. II n. 51166 del 25.06.2019) e non vale a escludere il delitto l’eventuale sospetto o dubbio serbato dalla persona offesa (Sez. II n. 55180 del 25.09.2018).
Il secondo motivo è invece fondato. Il Tribunale aveva disposto il dissequestro e la restituzione dell’auto alla parte civile, ritenendo il contratto annullato retroattivamente ex art. 1439 cod. civ. La Corte osserva che nell’atto di costituzione la parte civile aveva chiesto soltanto il risarcimento del danno. La richiesta di annullamento è stata formulata solo nelle conclusioni in sede di discussione: si tratta di una domanda nuova, inammissibile perché non prevista da alcuna disposizione del codice di procedura penale.
La Corte ricorda che il contratto concluso per effetto di truffa non è nullo ma annullabile, ai sensi dell’art. 1439 cod. civ. (Cass. civ. Sez. II n. 13566 del 26.05.2008; Cass. civ. Sez. I n. 18930 del 27.09.2016), e che l’annullamento richiede una sentenza costitutiva, chiedibile solo dalla parte interessata nel termine di cinque anni dalla scoperta del dolo. Infine, in caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, l’art. 263, comma 3, cod. proc. pen. impone al giudice penale di rimettere la decisione al giudice civile, mantenendo il sequestro, secondo un principio generale più volte affermato (Sez. II n. 44960 del 30.09.2014).
La sentenza è dunque annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione relativa al contratto di vendita del veicolo; il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.
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Nota della Redazione
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