Bancarotta fraudolenta e TEE: integrazione delle motivazioni di appello (Cass. pen. Sez. V n. 33992 del 22.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di appello che esamini le censure con criteri omogenei a quelli del primo giudice, o che si confronti con motivi vertenti su circostanze già ampiamente chiarite, si integra con la sentenza di primo grado in un unico percorso logico-giuridico. È inammissibile per genericità il ricorso che opponga una lettura selettiva degli elementi probatori senza misurarsi con il nucleo del ragionamento delle pronunce di merito. Il dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale, richiesto dall’art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., può desumersi in via logica dalle complessive modalità della condotta.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano ha confermato la condanna del ricorrente, amministratore di fatto e per lunghi periodi anche di diritto di due società poi fallite, per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Le condotte distrattive riguardano la sottrazione di migliaia di titoli di efficienza energetica e del relativo corrispettivo.

I titoli erano stati ottenuti dal Gestore dei Servizi Energetici, presentando autocertificazioni ritenute false, e venduti sul mercato per corrispettivi di alcune centinaia di migliaia di euro, somme sparite dalle casse sociali. La bancarotta documentale attiene invece alla sottrazione o distruzione dell’intera contabilità. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Muove da una premessa metodologica generale: la sentenza di appello non va valutata isolatamente, ma in stretta correlazione con quella di primo grado, quando le due motivazioni si dispiegano secondo sequenze logico-giuridiche convergenti. Tale integrazione opera anche quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a riproporre circostanze già esaminate e chiarite in primo grado, secondo il principio di Sez. 2 n. 19619 del 13/02/2014.

Il primo motivo, relativo alla presunta illegittimità della procedura di rilascio dei titoli, è giudicato generico e versato in fatto. Il ricorso propone una lettura selettiva degli elementi, senza confrontarsi con il dato centrale: entrambe le società erano “gusci vuoti”, prive di capacità operativa e di strutture organizzative, con capitale sociale pari a un euro, e non è mai stata trovata traccia documentale delle consulenze che avrebbero dovuto giustificare l’acquisizione dei titoli. Da ciò i giudici di merito hanno tratto la prova della falsità delle autocertificazioni.

Il secondo motivo, sulla prova della sottrazione dei corrispettivi, presenta analoghi vizi. Il ricorso evita di misurarsi con gli elementi centrali: i titoli sono spariti e le casse sociali sono rimaste vuote. La sentenza valorizza inoltre diversi versamenti, di importo non irrisorio, effettuati dalla società senza giustificazione a varie società, alcune riconducibili all’imputato, e la condanna riportata davanti alla Corte dei conti per danno erariale in relazione ai medesimi fatti.

Il terzo motivo è manifestamente infondato. La bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica è punita dalla prima parte dell’art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., che richiede il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. La doppia conforme di condanna desume tale elemento, in modo logico e coerente, dalle complessive modalità della condotta: formazione di titoli falsi, commercializzazione truffaldina, incameramento dei corrispettivi, occultamento o distruzione della contabilità per celare le distrazioni.

Dall’inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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