Continuazione e identità del disegno criminoso: necessaria una programmazione originaria (Cass. pen. Sez. 7 n. 4368 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’identità del disegno criminoso, ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose, non identificandosi con il programma di vita delinquenziale del reo. Il riconoscimento della continuazione, anche in sede di esecuzione, necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori — quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita — richiedendosi che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero programmati almeno nelle loro linee essenziali. Non è necessaria la contemporanea ricorrenza di tutti gli indicatori, potendo l’unitarietà del disegno essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di essi, purché significativi. L’accertamento di tali indici è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando la motivazione sia adeguata e congrua, senza vizi logici.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione aveva escluso la riconducibilità al medesimo disegno criminoso dei reati per cui il ricorrente era stato condannato con due distinte sentenze: relativi, la prima, al reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, commesso il 26 giugno 2020; la seconda, ai reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, commessi il 4 luglio 2020 e il 15 luglio 2022, tutti in Paderno Dugnano.

Il giudice aveva evidenziato che, pur trattandosi della violazione della medesima fattispecie incriminatrice, tale elemento era insufficiente in assenza di adeguata dimostrazione di una unitaria deliberazione iniziale, considerando le condotte ad elevata distanza temporale, poste in essere in concorso con soggetti diversi, con modalità di azione differenti e aventi ad oggetto sostanze stupefacenti eterogenee. Aveva inoltre valorizzato la dichiarata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale del ricorrente. Avverso tale ordinanza, il condannato proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha anzitutto richiamato i principi consolidati in materia di reato continuato. Ha ricordato che l’identità del disegno criminoso non si identifica con la generale propensione alla devianza, ma esige la preventiva rappresentazione e l’unitaria deliberazione di una serie di condotte criminose, citando Sez. 1, n. 15955 del 2016 e Sez. 2, n. 10033 del 2022.

Ha quindi ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita di una approfondita verifica di concreti indicatori, come stabilito dalle Sezioni Unite Gargiulo del 2017, richiedendosi che i reati successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali e non fossero frutto di determinazione estemporanea. Quanto alla prova, ha precisato che l’unitarietà del disegno può essere apprezzata anche sulla base di soltanto alcuni degli indicatori, purché significativi, come affermato da Sez. 1, n. 8513 del 2013, Sez. 1, n. 44862 del 2008 e Sez. 2, n. 10539 del 2023.

La Corte ha rilevato che la censura del ricorrente era di tipo essenzialmente confutativo, lamentando l’illogicità della motivazione per la mancata valorizzazione di elementi quali l’identità delle modalità esecutive, la commissione in concorso e la contiguità territoriale. Tali circostanze, esposte in maniera generica, non valevano a comprovare l’illogicità della motivazione.

Il giudice dell’esecuzione aveva infatti chiarito, nell’esercizio del discrezionale apprezzamento, le ragioni dell’esclusione del vincolo della continuazione, senza incorrere in contraddizioni o in affermazioni manifestamente illogiche. In particolare, aveva evidenziato l’elevata distanza temporale tra le condotte, la diversità dei concorrenti, delle modalità e delle sostanze, nonché la mancanza di consecuzione funzionale, elementi tutti sintomatici di una stabile opzione di vita criminale piuttosto che di un unitario disegno. In ragione di ciò, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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