Delega all’accertamento alcolemico e inutilizzabilità del test di conferma (Cass. pen. Sez. IV n. 459 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell’art. 186, comma 5, cod. strada, l’accertamento del tasso alcolemico per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche può essere legittimamente delegato dalla polizia giudiziaria alle strutture sanitarie, anche quando il prelievo ematico sia già stato eseguito per finalità terapeutiche. Tale delega non richiede l’attivazione della procedura di cui all’art. 360 cod. proc. pen., atteso che l’analisi del campione ematico, una volta assicurato, non costituisce accertamento tecnico irripetibile, non essendo il reperto soggetto a modificazioni, salve le ipotesi di confusione, alterazione o inquinamento che devono essere concretamente dedotte e provate. La scelta del metodo analitico è rimessa al personale medico, purché scientificamente corretto.
Il Fatto
Il tribunale aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992, per aver causato un incidente stradale e per essersi successivamente rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. Condotto in ospedale, era stato sottoposto a esami clinici che avevano rilevato un tasso alcolemico pari a 1,67 g/l. La Corte d’appello aveva confermato la sentenza di condanna.
Avverso tale decisione, la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione per non aver la Corte territoriale rilevato l’inutilizzabilità dei valori ematici, asseritamente derivanti da un accertamento tecnico irripetibile eseguito in violazione dell’art. 360 cod. proc. pen., senza la nomina di un consulente tecnico per l’imputato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondate le censure difensive. In primo luogo, ha chiarito che l’affidamento del conducente coinvolto in incidente stradale al personale medico per l’apprestamento delle cure costituisce condizione sufficiente perché la polizia giudiziaria possa richiedere l’accertamento del tasso alcolemico ai sensi dell’art. 186, comma 5, cod. strada. È irrilevante che il prelievo sia stato già eseguito per ragioni sanitarie, essendo la norma finalizzata a garantire che un accertamento potenzialmente invasivo sia compiuto da personale competente in un contesto idoneo.
Quanto alla pretesa natura di accertamento tecnico irripetibile del test di conferma, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui l’analisi del campione ematico, una volta assicurato mediante prelievo, non è soggetta a modificazione o trasformazione e non integra gli estremi dell’accertamento tecnico non ripetibile di cui all’art. 360 cod. proc. pen., fatte salve le ipotesi di confusione, alterazione o inquinamento del reperto.
La censura relativa al pericolo di inquinamento del campione è stata infine ritenuta aspecifica, in quanto non ancorata a dati concreti ma meramente ipotizzata in relazione al tempo trascorso tra prelievo e analisi. La Corte ha inoltre ribadito che il codice della strada non prescrive particolari modalità di analisi, lasciando al personale medico la scelta del metodo, purché scientificamente corretto.
Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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