Patteggiamento, ricorso per cassazione limitato all’errore manifesto di qualificazione (Cass. pen. Sez. II n. 4142 del 31.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione che deduca, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto è ammesso nei soli casi di errore manifesto, configurabile quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. Tale verifica si compie esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti, restando inammissibile l’impugnazione che denunci una violazione di legge non immediatamente evincibile da tali atti. Il sequestro di persona conserva autonomia rispetto alla rapina aggravata quando la privazione della libertà personale precede la condotta predatoria e si protrae oltre la sua consumazione, per un tempo non strettamente necessario. È altresì conforme al principio di legalità la riduzione della pena pecuniaria in misura inferiore al terzo per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di diminuzione fino a un terzo e non nella misura fissa di un terzo.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza dell’11 settembre 2024, applicava all’imputato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni due, mesi undici e giorni dieci di reclusione ed euro millecinquecento di multa per i reati ascrittigli.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: l’erronea qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A), che a suo avviso doveva essere assorbito nella rapina aggravata di cui al capo B); il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza; l’illegalità della pena per la riduzione della multa in misura inferiore al terzo.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo i giudici di legittimità richiamano il consolidato orientamento secondo cui, nel patteggiamento, la deducibilità dell’erronea qualificazione giuridica ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. è circoscritta ai soli casi di errore manifesto, ravvisabile quando la qualificazione appaia, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione. Il controllo va condotto esclusivamente sui capi di imputazione, sulla motivazione della sentenza e sui motivi del ricorso, risultando perciò inammissibile l’impugnazione che denunci una violazione di legge non immediatamente evincibile da tali atti, come affermato da Sez. 4 n. 13749 del 2022, Sez. 2 n. 14377 del 2021 e Sez. 5 n. 33145 del 2020.

Nel caso concreto la qualificazione del fatto di cui al capo A) è ritenuta corretta e non eccentrica. La Corte osserva che la privazione della libertà della persona offesa è iniziata all’interno di un’abitazione prima della condotta predatoria e si è protratta oltre quest’ultima, essendo la persona offesa liberata solo dopo l’uso delle carte di credito e il prelievo di denaro dallo sportello ATM, nonché dopo l’ulteriore sottrazione di somme dall’abitazione e l’impossessamento delle chiavi. Ne deriva che la violenza usata per il sequestro non si è identificata ed esaurita nel mezzo immediato di esecuzione della rapina, ma ne ha preceduto e seguito l’attuazione per un tempo non strettamente necessario alla consumazione, assumendo carattere di reato autonomo, pur se finalisticamente collegato alla rapina, come confermato da Sez. 2 n. 18913 del 2022, Sez. 2 n. 22096 del 2015 e Sez. 2 n. 3604 del 2014.

Il secondo motivo è respinto perché la nuova richiesta avanzata in udienza ha sostituito la precedente — che, riferendosi alla sola pena detentiva, era palesemente errata — implicitamente revocandola; il giudice ha dunque applicato la pena concordata all’udienza, senza alcun difetto di correlazione.

Il terzo motivo è parimenti infondato: la riduzione della pena pecuniaria in misura inferiore al terzo non presenta profili di criticità, poiché il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche comporta una diminuzione fino a un terzo e non nella misura fissa di un terzo. Inoltre tale determinazione è stata oggetto dell’accordo, sicché l’imputato non può dolersene e non si configura alcuna illegalità della pena.

All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisata la pretestuosità delle doglianze di cui al secondo motivo, al versamento di euro cinquemila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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