Terzi intestatari e sequestro per equivalente: onere probatorio a carico del P.M. (Cass. pen. Sez. II n. 34666 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente su beni formalmente intestati a terzi ma ritenuti nella disponibilità dell’indagato, l’individuazione e l’apprensione dei beni in sede esecutiva non compromette il diritto di difesa del terzo, per il quale il giudizio di riesame costituisce l’unico rimedio per rivendicare l’esclusiva titolarità o disponibilità del bene, attenendo tale disponibilità al presupposto di validità della misura e non alla sua mera esecuzione. L’onere di provare la riferibilità concreta dei beni all’indagato grava sul Pubblico ministero, non essendo sufficiente la dimostrazione dell’incapienza patrimoniale del terzo intestatario. È pertanto inammissibile, per manifesta infondatezza, il ricorso che censuri la motivazione dell’ordinanza di riesame senza dedurre violazione di legge ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Pubblico ministero europeo (EPPO) eseguiva, oltre un anno dopo, un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Napoli in relazione a quote sociali, immobili, beni mobili registrati e conti correnti formalmente intestati alla moglie e alle figlie di un indagato, ritenuti nella effettiva disponibilità di quest’ultimo.
La terza interessata proponeva istanza di riesame. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza, annullava il sequestro e disponeva la restituzione dei beni, rilevando che era stato posto in essere un sequestro del tutto nuovo su nuove risultanze investigative, senza previo contraddittorio né vaglio giurisdizionale. Avverso tale ordinanza ricorreva per cassazione il Procuratore europeo deducendo violazione di legge.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione penale dichiara il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo manifestamente infondato. Il Collegio muove dal rilievo che la circostanza per cui l’individuazione e l’apprensione dei beni sia riservata alla fase esecutiva del sequestro non può compromettere il diritto di difesa del terzo, che non poteva impugnare il provvedimento del giudice prima che i suoi effetti fossero estesi in fase attuativa nei suoi confronti.
Sul punto la Corte richiama la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposto o eseguito su beni formalmente intestati a terzi ma nella disponibilità dell’indagato, l’unico mezzo per il terzo di rivendicare l’esclusiva titolarità o disponibilità è il giudizio di riesame, poiché la disponibilità del bene costituisce presupposto di validità della misura e non attiene alla sua mera esecuzione, anche quando l’individuazione dei beni avvenga in sede esecutiva. Vengono richiamate, tra le altre, Sez. II n. 21515 del 20.03.2025; Sez. III n. 37465 del 25.05.2023; Sez. II n. 20685 del 21.03.2017, Rv. 270066; Sez. III n. 38512 del 22.06.2016, Rv. 268086.
Quanto al secondo profilo, il Collegio esclude che spettasse alla difesa allegare elementi volti a dimostrare la disponibilità dei beni da parte dei terzi interessati. L’onere di provare l’effettiva disponibilità in capo all’indagato dei beni formalmente intestati alla ricorrente era a carico del Pubblico ministero. Non è sufficiente la dimostrazione della mancanza, per il terzo intestatario, delle risorse finanziarie necessarie per acquisire il possesso dei cespiti: occorre la prova della riferibilità concreta degli stessi all’indagato, con onere a carico del P.M. Sono richiamate Sez. III n. 35771 del 20.01.2017, Rv. 270798; Sez. III n. 36530 del 12.05.2015, Rv. 264763; Sez. II n. 11791 del 12.03.2025; Sez. III n. 1770 del 17.12.2024.
Il Collegio rileva inoltre che erroneamente il ricorrente ha affermato che la difesa non avesse contestato la qualità di intestatari fittizi né rivendicato l’effettiva titolarità dei beni: nella richiesta di riesame era stato proposto uno specifico motivo con cui si rivendicavano la proprietà e la disponibilità esclusiva dei beni sequestrati.
Infine, il principio applicato dal Tribunale non è stato contrastato nel ricorso, nel quale non è stata dedotta alcuna violazione di legge ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. rispetto alla motivazione con cui l’ordinanza ha escluso la prova dell’intestazione fittizia dei beni sequestrati.
Nota della Redazione
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