Obbligo istruttorio rinnovato quando la corte rivaluta i documenti (Cass. pen. Sez. 2 n. 17644 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che, riformando l’assoluzione ai soli effetti civili, abbia rivalutato il compendio probatorio documentale senza necessità di procedere alla rinnovazione istruttoria ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. Tale obbligo, sussistente anche d’ufficio, concerne esclusivamente il caso in cui la riforma si fondi su una diversa valutazione della prova dichiarativa, non anche l’ipotesi in cui il diverso approdo decisionale derivi dalla rivalutazione di materiale documentale. Inoltre, l’elemento psicologico del reato di riciclaggio può essere desunto da elementi indiziari quali l’inusuale e frenetica movimentazione di fondi su un conto precedentemente inattivo e l’effettuazione di un bonifico restitutorio a favore della persona offesa.

Il Fatto

La Corte d’appello di Messina, pronunciando sull’impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, ha riformato la sentenza di primo grado che aveva assolto l’imputata dal reato di riciclaggio di parte del denaro provento di truffe commesse dal marito ai danni di imprenditori locali. L’imputata è stata pertanto condannata al risarcimento del danno in favore della società costituitasi parte civile, con concessione di una provvisionale di € 60.000,00.

Avverso tale decisione l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: con il primo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata rinnovazione istruttoria e la violazione del contraddittorio; con il secondo ha eccepito il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del dolo eventuale e all’inosservanza del dovere di motivazione rafforzata.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, ha richiamato la regola elaborata in sede giurisprudenziale e successivamente codificata dall’art. 606, comma 3-bis, cod. proc. pen. ad opera della l. 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui il giudice d’appello, in caso di riforma della sentenza di assoluzione, deve procedere alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa.

Nel caso di specie, tuttavia, tale obbligo non sussisteva, poiché la Corte territoriale, nel “ribaltare” l’assoluzione, aveva fondato la propria decisione esclusivamente sulla rivalutazione del materiale documentale in atti. La sentenza impugnata aveva espressamente indicato la documentazione quale fonte probatoria per ricostruire l’elemento psicologico dell’imputata, valorizzando le “sincopate e frenetiche tempistiche di spendita” della provvista pervenuta su un conto precedentemente definito “asfittico e poco movimentato”. La Corte ha precisato che la necessità di rinnovazione istruttoria concerne solo il caso in cui la riforma della sentenza assolutoria si fondi su una diversa valutazione della prova dichiarativa, non anche quando si pervenga al diverso approdo decisionale in forza della rivalutazione di un compendio probatorio di carattere documentale, come già chiarito dai precedenti citati.

Il secondo motivo è stato parimenti ritenuto infondato con riguardo alla valutazione del dolo eventuale. La Corte ha osservato che, essendo la “questione penale” ormai incontroversa per mancato appello del pubblico ministero, la “questione civile” doveva essere decisa secondo lo standard probatorio del “più probabile che non”, come correttamente operato dalla sentenza impugnata.

La motivazione della Corte d’appello è stata giudicata adeguata e persuasiva: essa aveva ampiamente illustrato la base conoscitiva dell’imputata, la quale, pur essendo stata “investita” di una massa di denaro precedentemente sconosciuta, aveva partecipato a un “carosello” di spese effettuate in breve tempo. Elemento decisivo è stato considerato il bonifico “restitutorio” di € 10.000,00 effettuato a favore di uno dei soggetti truffati, dimostrativo della consapevolezza della provenienza illecita dei fondi e della natura fittizia della causale. Tale quadro indiziario ha consentito di ravvisare il dolo eventuale nella condotta della ricorrente, la quale non si era curata di accertare l’origine dei fondi accettandone nei fatti la derivazione delittuosa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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