Concordato in appello e preclusione dei motivi sulla pena in cassazione (Cass. pen. Sez. VI n. 35579 del 07.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è inammissibile quando investe questioni alle quali l’imputato ha rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena, poiché il potere dispositivo riconosciuto alla parte preclude la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità. Restano sottratte a tale preclusione le sole doglianze che prospettino una illegalità della pena o della misura di sicurezza, rilevabile d’ufficio anche nel caso di ricorso inammissibile. Non integra illegalità la misura di sicurezza della libertà vigilata applicata per la durata fissa di tre anni in forza dell’art. 229 cod. pen., anche quando la pena detentiva irrogata sia inferiore alla soglia dei dieci anni. Riconosciuto il vincolo della continuazione, gli aumenti per i reati satellite devono essere calcolati e motivati distintamente, ma a fatti di diversa gravità oggettiva non corrispondono necessariamente aumenti quantitativamente differenti.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli, ha confermato le condanne per associazione finalizzata al narcotraffico e per plurimi episodi di detenzione e cessione di cocaina, riducendo la pena nei confronti di tutti gli imputati. Per la maggior parte delle posizioni il giudizio di appello è stato definito con il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.; altri imputati hanno rinunciato ai motivi sulla responsabilità, insistendo solo sul trattamento sanzionatorio.

Tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione sulla determinazione della pena, sugli aumenti per continuazione, sul bilanciamento delle circostanze e sull’applicazione della misura di sicurezza. La questione centrale diventa così la verifica dei limiti entro i quali i motivi sono deducibili dopo un accordo sulla pena raggiunto in appello.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione dichiara inammissibili tutti i ricorsi, salvo quello di una ricorrente, fondato limitatamente al motivo sulle circostanze attenuanti generiche. Il percorso muove dall’art. 599-bis cod. proc. pen.: il potere dispositivo riconosciuto alla parte che accede al concordato non limita soltanto la cognizione del giudice di secondo grado, ma esplica effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene con la rinuncia all’impugnazione.

Su questo fondamento risultano inammissibili i ricorsi che contestano la congruità della pena concordata, gli aumenti per continuazione esterna, il bilanciamento delle aggravanti e la misura degli incrementi. La Corte ribadisce che soltanto l’illegalità della pena o della misura di sicurezza costituisce vizio rilevabile d’ufficio, anche quando il ricorso sia inammissibile, purché la sanzione sia diversa da quella prevista dalla legge o ecceda i limiti edittali.

Quanto alla libertà vigilata per tre anni, la Corte esclude che si tratti di misura applicata fuori dei casi consentiti. Anche a fronte di una pena detentiva inferiore ai dieci anni, l’applicazione per tale durata resta ammessa in forza dell’art. 229 cod. pen., non versandosi in ipotesi di sanzione illegale.

Sul secondo motivo della ricorrente, invece, la Corte rileva la totale assenza di motivazione: la Corte territoriale, dopo aver escluso la partecipazione all’associazione, ha rideterminato la pena senza esaminare la richiesta di attenuanti generiche né giustificarne il rigetto, in apparente contrasto con il riconoscimento operato per i coimputati. Sul punto la sentenza è annullata con rinvio in piena autonomia di valutazione.

Sugli aumenti per continuazione la Corte precisa che, riconosciuto il vincolo, il giudice deve calcolare e motivare distintamente l’aumento per ciascun reato satellite, ma la diversa gravità dei fatti non impone una proporzione aritmetica tra quantitativo di stupefacente e incremento sanzionatorio. Rispetto a una pena base di venti anni, l’aumento di sei mesi per il fatto meno grave non risulta manifestamente sproporzionato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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