Fatture per operazioni inesistenti e limiti del ricorso per prova (Cass. pen. Sez. VII n. 40171 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili. I limiti all’ammissibilità delle doglianze sulla motivazione, fissati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati invocando il motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi di segno positivo, non essendo più sufficiente, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., il solo stato di incensuratezza.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bologna conferma la sentenza di primo grado e condanna il ricorrente, quale amministratore unico di una società, alla pena di anni uno e mesi due di reclusione per il reato di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74/2000. Gli si contesta di aver emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti di un’altra società, al fine di consentirne l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Il ricorrente propone ricorso per cassazione con tre motivi: violazione di legge in ordine all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione sulla mancata assoluzione; vizio di motivazione e violazione di legge sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; vizio di motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo la Corte richiama il principio, qualificato come ius receptum, secondo cui non è ammissibile il motivo che deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per censurare la valutazione delle prove. I limiti dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non si superano invocando la lettera c) della stessa norma (Sez. U n. 29541 del 16/07/2020).

Nel merito, il giudice di appello ha rilevato che la società amministrata dal ricorrente non ha mai acquistato il materiale poi rivenduto e indicato nelle fatture contestate. Tale elemento logico rende irrilevante la regolarità formale delle operazioni, poiché nelle fatture per operazioni inesistenti le transazioni risultano sempre documentate e pagate. Anche le modalità di pagamento non provano l’effettività delle operazioni, ma solo un passaggio di denaro.

Sul secondo motivo la Corte osserva che il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di elementi di segno positivo. Dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. n. 92/2008, convertito dalla legge n. 125/2008, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. IV n. 32872 del 08/06/2022). Il giudice di appello ha richiamato due precedenti condanne, una quasi contemporanea ai fatti e anch’essa collegata all’attività d’impresa, inferendone che il ricorrente abbia operato sul mercato senza rispettare le regole dell’esercizio imprenditoriale.

Sul terzo motivo il giudice di appello ha richiamato le precedenti condanne, in particolare quella che aveva già concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. In assenza di allegazioni difensive, non è possibile determinare le modalità e le prescrizioni di cui all’art. 165, comma 2, cod. pen..

Il ricorso è pertanto inammissibile. A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna alle spese consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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