Misure alternative e prognosi di reinserimento: legittima l’ulteriore osservazione (Cass. pen. Sez. VII n. 35558 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali. La valutazione del percorso trattamentale in atto non è pretermessa quando il giudice lo consideri, con motivazione non manifestamente illogica, recessivo rispetto alla gravità dei reati in espiazione e dei precedenti penali. Il diniego fondato sul difetto di una prognosi positiva di graduale reinserimento sociale può attagliarsi a tutte le misure alternative richieste, non essendo necessaria una risposta analitica su ciascuna istanza.
Il Fatto
Il difensore del condannato propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui, in data 18.03.2026, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato una istanza di misure alternative alla detenzione. Il provvedimento impugnato aveva valorizzato la gravità dei reati in espiazione e il carico dei precedenti, reputando recessivo il percorso trattamentale pure in atto.
Il ricorso deduce, con il primo motivo, che il diniego sarebbe stato fondato sui soli precedenti penali e sul carico pendente, senza considerare il positivo percorso in corso. Con i restanti motivi si eccepisce la nullità del provvedimento per omessa risposta sull’istanza di detenzione domiciliare e il vizio di motivazione, per avere il Tribunale argomentato il rigetto della semilibertà, misura in realtà mai richiesta.
La Motivazione della Corte
La Cassazione esamina anzitutto il primo motivo e lo ritiene infondato. Il provvedimento impugnato, improntato al principio di gradualità del trattamento, non ha affatto pretermesso dalla propria valutazione il percorso trattamentale in atto. Lo ha invece giudicato, con motivazione non manifestamente illogica, recessivo rispetto alla gravità dei reati in espiazione e dei precedenti a carico del condannato.
Rileva la Corte che il nuovo reato è stato commesso dopo la scarcerazione intervenuta per i gravi delitti associativi, per i quali il condannato aveva fruito dell’attenuante della collaborazione. Tale condotta ha rappresentato una battuta di arresto nel percorso di resipiscenza, circostanza che giustifica la prognosi negativa.
Il Collegio richiama il principio secondo cui, prima di ammettere il condannato alle misure alternative, il giudice di sorveglianza può ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, per verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni imposte. A sostegno richiama Sez. I n. 30065 del 29.5.2025, Sez. I n. 22443 del 17.1.2019 e Sez. I n. 27264 del 14.1.2015.
Quanto ai restanti motivi, la Corte osserva che la motivazione dà appropriatamente conto dell’impossibilità di formulare una prognosi positiva sulla fruizione di misure alternative, per il difetto della capacità effettiva di graduale reinserimento nel contesto sociale. Si tratta di considerazione suscettibile di attagliarsi a entrambe le misure alternative in questione, sicché le censure non colgono nel segno.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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