Sequestro di cellulari e motivazione apparente nel riesame (Cass. pen. Sez. II n. 39958 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di riesame del sequestro preventivo disposto per finalità impeditive, la motivazione che giustifica il mantenimento del vincolo sui telefoni cellulari richiamando il pericolo che tali strumenti consentano agli indagati di mantenere contatti con i fornitori dei beni illecitamente destinati al commercio e con gli acquirenti non è apparente, ove rapportata alla situazione di fatto descritta dai verbalizzanti e riprodotta nell’ordinanza. La doglianza relativa all’indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza previa selezione e senza indicazione dei criteri di selezione né della perimetrazione temporale, costituisce questione non devoluta al Tribunale del riesame e non può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità, dovendo eventualmente formare oggetto di apposita istanza di dissequestro.

Il Fatto

I ricorrenti impugnano l’ordinanza del Tribunale di Napoli che, rigettando la richiesta di riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in sede di convalida dal Gip. Il provvedimento ha colpito somme di denaro, cellulari, dispositivi informatici, documentazione contabile e amministrativa, merce contraffatta e armi proprie e improprie, in relazione ai reati di cui agli artt. 474, 648 e 648-bis cod. pen., all’art. 84, comma 1, d.lgs. n. 141/24 e all’art. 4 l. n. 110/75.

La difesa propone un unico motivo, deducendo l’omessa motivazione sul mantenimento del sequestro dei dispositivi cellulari. Rileva che il Gip aveva ritenuto “quasi superflua ogni motivazione” sul punto e censura l’apparenza della motivazione resa dal Tribunale del riesame, che si era limitata a richiamare la possibilità di contatti con fornitori e acquirenti.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Il Collegio ritiene anzitutto scrutinabile il motivo, pur riferito nella titolazione al vizio di motivazione, perché denuncia l’apparenza della motivazione resa dal Gip prima e dal Tribunale del riesame poi.

Rilevato che il sequestro è stato disposto per finalità impeditive, la Corte esamina la motivazione sui telefoni. Il Tribunale ha richiamato il pericolo di utilizzo di tali strumenti per mantenere i contatti con i fornitori dei beni illecitamente destinati al commercio e con gli acquirenti.

Tale motivazione, rapportata alla situazione di fatto descritta dai verbalizzanti e riprodotta nell’ordinanza, non si espone a rilievi di apparenza. La polizia giudiziaria non si è trovata dinanzi al mero e isolato rinvenimento di un compendio contraffatto, ma al cospetto di un’attività illegale di commercio di sigarette elettroniche di provenienza illecita.

Il dato è logicamente ricavato dall’elevato numero delle res rinvenute, dalle modalità di occultamento e dalle caratteristiche del compendio — occultato all’interno di una cassaforte ad armadio, con marche extra europee prive dei sigilli del Monopolio — unitamente a ulteriori indici: elevate somme in contanti, strumentazione per il conteggio delle banconote, fogli manoscritti con cifre e riferimenti a società riconducibili a terzi, compresenza degli indagati al momento dell’accesso. Tali elementi danno ragionevolmente conto, sul piano indiziario, dell’esistenza di un’attività di commercio illegale produttiva di profitti illeciti, come confermato dalla movimentazione di denaro da parte di uno degli indagati.

Quanto alla dedotta violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza in ragione del contenuto dei telefoni, tre dei quali disconosciuti dai presenti, la Corte osserva che la questione non risulta posta al Tribunale del riesame. La doglianza relativa all’apprensione integrale dei dispositivi, contenenti plurimi dati informatici, senza previa selezione e senza indicazione dei criteri, non può essere arricchita in sede di legittimità. Essa dovrà eventualmente formare oggetto di apposita istanza di dissequestro. Conseguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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