Attenuanti generiche e aumento per continuazione: motivazione non richiesta (Cass. pen. Sez. VII n. 35354 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti: è sufficiente che richiami quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando gli altri disattesi o superati da tale valutazione. Al fine di concedere o negare il beneficio, il giudice può limitarsi a considerare, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello ritenuto prevalente, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità e alle modalità del reato può risultare sufficiente. In tema di reato continuato, il giudice di merito che calcoli l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascun reato satellite non è tenuto a una motivazione specifica e dettagliata quando individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 10.04.2025, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano nei confronti dell’imputato per il reato di furto aggravato.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo, con cui ha lamentato vizio di motivazione sotto due profili: l’eccessivo aumento stabilito per la continuazione e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In particolare, il ricorrente ha dedotto la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta valutazione della propria storia personale, illustrata nei motivi di gravame.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte territoriale aveva richiamato la negativa personalità dell’imputato, gravato da plurimi precedenti penali, e le modalità del fatto, particolarmente aggressive e insidiose: motivazione giudicata esaustiva e non illogica.
Il Collegio ha ricondotto tale valutazione ai parametri consolidati della giurisprudenza di legittimità, richiamando Sez. VII n. 39396 del 27.05.2016, Sez. II n. 3896 del 20.01.2016, Sez. III n. 28535 del 19.03.2014 e Sez. II n. 2285 dell’11.10.2004. Nel motivare il diniego, il giudice non deve prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma solo quelli ritenuti decisivi o rilevanti, rimanendo gli altri disattesi o superati da tale valutazione.
La Corte ha poi ribadito che, per concedere o escludere il beneficio, il giudice può limitarsi a esaminare, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello ritenuto prevalente, sicché anche un solo elemento sulla personalità del colpevole o sulle modalità del reato può essere sufficiente, richiamando Sez. II n. 23903 del 15.07.2020.
Sul secondo profilo, relativo all’aumento per la continuazione, è stato ribadito il principio secondo cui, quando il giudice di merito calcola l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascun reato satellite, non è tenuto a motivazione specifica e dettagliata per gli aumenti di esigua entità, risultando escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale dell’art. 132 cod. pen. (richiamata Sez. VI n. 44428 del 05.10.2022). Nel caso concreto l’aumento era pari a due mesi, ritenuto congruo e contenuto.
All’inammissibilità del ricorso sono seguite la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la condanna al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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