Aggravante delle più persone riunite ed estorsione: necessaria la qualifica di concorrente (Cass. pen. Sez. II n. 36558 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’aggravante delle più persone riunite, applicata all’estorsione ai sensi dell’art. 629, comma 2, cod. pen., presuppone che le persone presenti sul luogo e nel momento della violenza o della minaccia siano anche concorrenti nel reato. Non è sufficiente che la vittima percepisca la loro presenza come potenzialmente pericolosa, immaginando un possibile intervento in favore dell’agente. Se i coimputati sono stati assolti, perché estranei alla consumazione del delitto, e non risultano altri concorrenti, l’aggravante deve essere esclusa. L’imputato conserva interesse a censurare l’aggravante speciale anche quando le attenuanti generiche sono state dichiarate prevalenti, ove la circostanza incida sulla qualificazione ostativa ai benefici penitenziari e alla sospensione dell’esecuzione della pena.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 03/10/2024, aveva confermato la condanna pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Napoli, all’esito del giudizio abbreviato, nei confronti di quattro imputati per i reati di cui agli artt. 416 e 629 cod. pen., unificati dalla continuazione.
Secondo i giudici di merito, gli imputati si erano di fatto impossessati degli spazi di sosta di una via pubblica del centro cittadino, dove esercitavano l’attività organizzata di parcheggiatori abusivi con modalità ritenute estorsive: l’ostentato controllo dell’area e l’atteggiamento perentorio inducevano gli automobilisti a versare le somme richieste, nel timore di ritrovare l’auto danneggiata. Da qui l’affermazione di responsabilità per associazione per delinquere e per una serie di episodi di estorsione consumata o tentata, aggravati dalla presenza di più persone riunite. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione distingue nettamente la posizione dei ricorrenti. I ricorsi di due imputati sono dichiarati inammissibili: le censure sulla ritenuta partecipazione al sodalizio e sul diniego dell’attenuante di cui all’art. 114, comma 1, cod. pen. sono generiche e comunque manifestamente infondate. La partecipazione al reato associativo è configurabile anche a prescindere dalla commissione dei reati-fine, e l’attenuante della minima importanza non è compatibile con i reati associativi, riconosciuta dall’art. 114 cod. pen. solo ai concorrenti a norma degli artt. 110 e 113 cod. pen.
Un terzo ricorrente viene invece assolto dalle censure sulla qualificazione estorsiva delle condotte, ritenute congrue e non contraddittorie, ma ottiene accoglimento sul sesto motivo, relativo all’aggravante delle più persone riunite. I giudici di merito avevano ritenuto integrata la circostanza per la sola presenza di più parcheggiatori, pronti a intervenire a sostegno dell’agente e percepiti come minacciosi dalla vittima.
La Corte non condivide questa lettura. Il testo dell’art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen., richiamato in materia di rapina, esige che l’azione violenta o minacciosa provenga da più persone e che queste ne siano gli autori. La giurisprudenza di legittimità ammette che non tutti i presenti pongano in essere la condotta, ma richiede che essa sia comunque a tutti riconducibile: le più persone riunite devono essere anche concorrenti nel reato. La mera sensazione di maggiore vulnerabilità della persona offesa non può fondare l’aggravamento della pena.
Ne segue una duplice conseguenza. Da un lato, esclusa la qualità di concorrenti dei coimputati assolti, e non risultando altri concorrenti, la circostanza va eliminata. Dall’altro, la motivazione delle sentenze di merito è contraddittoria: se i presenti erano pronti a intervenire in aiuto dell’agente, la loro presenza avrebbe integrato il concorso morale; la loro assoluzione dimostra il contrario. Rileva, inoltre, che l’assoluzione dei coimputati, non appellata dal pubblico ministero, era ormai irrevocabile.
La Corte chiarisce infine che l’imputato ha interesse a dedurre l’aggravante speciale pur essendo state concesse le attenuanti generiche prevalenti. Il delitto aggravato ai sensi dell’art. 629, comma 2, cod. pen. rientra nell’elenco dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario ed è parzialmente ostativo ai benefici penitenziari e alla sospensione dell’esecuzione della pena. La sentenza è pertanto annullata con rinvio, limitatamente all’aggravante e alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Nota della Redazione
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