Concordato in appello e rinuncia ai motivi: il ricorso è inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 35125 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello, il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta recepito nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente rimesso in discussione mediante ricorso per cassazione quanto alla misura della pena concordata, salva l’ipotesi di pena illegale. La rinuncia agli ulteriori motivi di appello, contenuta nell’accordo, determina l’assorbimento di ogni censura diversa da quelle inerenti al concordato. Sono pertanto inammissibili i motivi che ripropongano doglianze relative a pene accessorie o a profili non più devoluti. Il controllo di legalità sulla determinazione della pena in continuazione è ammesso solo se la motivazione espliciti il titolo del reato più grave, gli incrementi per i reati satellite e il rispetto del limite legale del cumulo giuridico.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena in anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 17.500,00 di multa per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, riconosciuta la continuazione con due precedenti sentenze irrevocabili, accogliendo il concordato e confermando nel resto la decisione di primo grado.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, deducendo l’illegalità della pena complessiva determinata in continuazione e censurando le statuizioni accessorie e la confisca.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è inammissibile e la Corte ha provveduto senza formalità ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione avverso sentenza pronunciata a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
Quanto al primo motivo, la censura è manifestamente infondata. La sentenza impugnata dà conto dell’accordo raggiunto tra Procura generale e difesa, con rinuncia dell’imputato a tutti i motivi di gravame diversi da quelli concernenti il trattamento sanzionatorio, e indica in modo chiaro la progressione del calcolo: pena base nella condanna oggetto dell’appello; aumento, ai sensi dell’art. 81, comma secondo, cod. pen., per la continuazione con la prima sentenza; ulteriore aumento per la continuazione con la seconda, fino alla pena finale. La motivazione, pur essenziale, è sufficiente a consentire il controllo di legalità, poiché esplicita il titolo del reato più grave, gli incrementi applicati per i reati satellite e il rispetto del limite legale del cumulo giuridico.
Non emerge, né risulta specificamente dedotto su dati processuali autosufficienti, che una delle sentenze irrevocabili avesse già escluso il vincolo della continuazione in termini coperti da giudicato. La doglianza tende piuttosto a sollecitare una rivalutazione del contenuto dell’accordo e della congruità della pena, profilo non consentito nel giudizio di legittimità fuori dall’ipotesi, qui insussistente, di pena illegale.
Sul punto la Corte richiama il principio secondo cui, in tema di concordato in appello, il negozio processuale recepito nella decisione non può essere rimesso in discussione mediante ricorso relativo alla misura della pena concordata, salva l’illegalità (Sez. 3, n. 19983 del 9 giugno 2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13 novembre 2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234).
Il secondo e il terzo motivo, relativi alle statuizioni accessorie e alla confisca, sono parimenti manifestamente infondati. L’accordo ha avuto ad oggetto la rideterminazione della pena principale e la rinuncia ai restanti motivi di appello; le censure su pene accessorie e confisca, già comprese nel devolutum originario, restano pertanto precluse dalla rinuncia. La Corte di appello si è limitata a recepire la pena concordata e a confermare nel resto la sentenza di primo grado, senza introdurre statuizioni nuove o più gravose: non ricorre alcuna difformità tra accordo e sentenza. Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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