Inammissibile il ricorso che chiede una diversa lettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 35126 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge e del vizio di motivazione, prospetti una lettura alternativa del compendio probatorio. Alla Corte di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto e l’autonoma valutazione delle prove, riservate al giudice di merito; il controllo di legittimità resta circoscritto alla verifica della correttezza giuridica e della tenuta logica della decisione. La questione non devoluta con l’atto di appello non può essere introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è congruamente motivato quando il giudice indica gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di esaminare tutti quelli dedotti dalle parti.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Ravenna, ha assolto la ricorrente dal reato concernente le armi e ha rideterminato la pena per il residuo reato di cui all’art. 110 cod. pen. e all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. La ricorrente propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, la riqualificazione del fatto nella ipotesi di lieve entità, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la sussistenza della partecipazione di minima importanza.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è inammissibile. Sotto la veste della violazione di legge e dell’illogicità motivazionale, la difesa prospetta una lettura alternativa del compendio probatorio. La Corte ribadisce che sono inammissibili le censure che si risolvano nella richiesta di una diversa lettura delle risultanze probatorie, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto e l’autonoma valutazione delle prove.
Il principio è sostenuto dal richiamo delle Sezioni Unite n. 6402 del 1997, delle Sezioni Unite n. 47289 del 2003 e delle Sezioni Unite n. 24 del 1999, dep. 2000. Il controllo di legittimità resta circoscritto alla correttezza giuridica e alla tenuta logica della decisione, senza possibilità di sostituire alla valutazione del merito una diversa ricostruzione del fatto.
Nel caso concreto, la sentenza impugnata ha esaminato gli elementi indicati dalla difesa e, con motivazione non manifestamente illogica, ha spiegato perché la messa a disposizione dell’abitazione e dell’autovettura, nella consapevolezza della detenzione dello stupefacente, integrasse un contributo concorsuale non riducibile a mera convivenza. La Corte territoriale ha distinto i due piani valutativi, spiegando che per le armi non emergevano elementi univoci di consapevole disponibilità, mentre diverso era il giudizio relativo allo stupefacente.
Il secondo motivo è inammissibile: la questione relativa al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 non risulta devoluta con l’atto di appello e non può essere introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità. Il motivo sul diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondato: la Corte richiama il principio secondo cui non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. III n. 23055 del 2013).
Quanto alla partecipazione di minima importanza, la Corte territoriale ha escluso l’ipotesi di un apporto episodico o meramente tollerante. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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