Pericolosità sociale in prevenzione valutata al momento della decisione di primo grado (Cass. pen. Sez. II n. 22797 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione, la pericolosità sociale del sottoposto deve sussistere al momento in cui viene adottata la decisione di primo grado. È irrilevante che gli elementi sintomatici o rivelatori della medesima risultino lontani nel tempo al momento della celebrazione dei successivi gradi di giudizio. Ne consegue che gli elementi sopravvenuti alla decisione di primo grado, incidenti sulla pericolosità, potranno essere fatti valere con istanza di revoca o di modifica davanti al giudice che ha emesso il provvedimento impositivo ovvero, in virtù dell’effetto limitatamente devolutivo del gravame nel procedimento di prevenzione, essere esaminati dal giudice dell’appello. Il giudizio di pericolosità non costituisce mero automatismo rispetto alla condanna penale quando è argomentato sulla descrizione delle caratteristiche criminali del proposto e sul suo inserimento nel contesto associativo.
Il Fatto
Con decreto del 23 settembre 2025 la Corte d’appello di Reggio Calabria confermava il decreto emesso il 9 marzo 2022 dal Tribunale di Reggio Calabria, con cui era stata applicata nei confronti del proposto la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e cauzione di euro 3.000,00.
Avverso il decreto il proposto proponeva ricorso per cassazione, articolando un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 1 della legge n. 575/1965 e 1 e 4 del d. lgs. n. 159/2011, per assunta assenza del requisito dell’attualità della pericolosità sociale. Sosteneva che la Corte territoriale aveva desunto l’attualità dalla sola sentenza di condanna nel procedimento penale, omettendo di verificare in concreto la pericolosità al momento della decisione, e rilevava la lunga carcerazione e la risalenza dei fatti accertati.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa di rito: la requisitoria del Procuratore generale è stata depositata tardivamente, sicché non se ne tiene conto. Nel merito, il ricorso è dichiarato inammissibile perché il motivo è manifestamente infondato.
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui, ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione, la pericolosità sociale deve sussistere al momento della decisione di primo grado. Gli elementi sopravvenuti, incidenti sulla pericolosità, possono essere fatti valere con istanza di revoca o di modifica davanti al giudice che ha emesso il provvedimento impositivo, oppure, per l’effetto limitatamente devolutivo del gravame nel procedimento di prevenzione, essere esaminati dal giudice dell’appello (Sez. 6, n. 45115 del 13/09/2017, Ciarelli e altri). Nel caso concreto il decreto applicativo risale al 9 marzo 2022 ed è a quel momento che occorre riferirsi.
Quanto all’invocata autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, la Corte osserva che la piattaforma su cui innestare il giudizio di pericolosità è più ampia, potendo valorizzare anche condotte che non raggiungono la soglia della rilevanza penale o indizi che in sede penale hanno condotto all’assoluzione, ovvero ipotesi di proscioglimento legate a cause di estinzione o improcedibilità.
La Corte territoriale ha poi evidenziato che la condanna definitiva aveva accertato l’operatività di due organizzazioni criminali attive tra il 2011 e il 2020 nel territorio di Rosarno, una delle quali collegata al proposto, e la commissione di reati di favoreggiamento, estorsione, danneggiamento e porto abusivo di armi, sulla base di videosorveglianze, captazioni, tabulati e dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Il giudizio di pericolosità è stato argomentato descrivendo il proposto come soggetto dotato di particolare autonomia nell’organizzazione, capace di sviluppare proprie iniziative e di operare in contesti diversificati, con condotte dal traffico di stupefacenti alle estorsioni.
Quanto all’attualità, la Corte di merito ha osservato che il proposto, nonostante la lunga carcerazione, non aveva reciso il legame con la famiglia mafiosa e aveva ripreso le attività criminose; i fatti di rilievo penale risultavano commessi fino al 2020, a fronte di una proposta risalente all’ottobre 2021. Il giudizio, lungi dal costituire mero automatismo rispetto alla condanna, risulta congruamente argomentato. Il ricorso è inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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