Concordato in appello impugnabile solo per vizi del consenso e pena illegale (Cass. pen. Sez. VII n. 7173 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano tradotti in illegalità della sanzione inflitta, per essere la stessa non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. L’illegalità della pena costituisce l’unica ipotesi in cui la Corte di legittimità deve procedere d’ufficio all’annullamento della sentenza impugnata, indipendentemente dall’inammissibilità del ricorso, sempreché non sia tardivo.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania, con sentenza del 27 febbraio 2024, in parziale riforma della pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Siracusa del 9 novembre 2016, ha rideterminato — sull’accordo delle parti — la pena inflitta all’imputata nella misura finale di anni cinque di reclusione ed euro 500,00 di multa, ritenuta la continuazione con altra precedente condanna.
Avverso tale sentenza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un’unica doglianza, mancanza di motivazione in ordine alle ragioni di riconoscimento della sua responsabilità penale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto con motivo non consentito. La Corte ricorda come il ricorso avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. sia ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice.
Sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano tradotti in illegalità della sanzione, perché non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. A sostegno la Corte richiama Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170-01 e Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102-01.
La Corte sottolinea la diversa fisionomia del concordato in appello rispetto all’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. Nel primo caso l’accordo si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione, con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto; nel secondo abbraccia anche i termini dell’accusa, da cui deriva la possibilità di ricorrere per cassazione pure sulla qualificazione giuridica.
Ne deriva che le ipotesi di annullamento ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono più limitate rispetto a quelle previste dall’art. 448-bis cod. proc. pen. e riguardano essenzialmente l’illegalità della pena. Questa costituisce l’unica ipotesi in cui, indipendentemente dall’inammissibilità del ricorso, sempreché non tardivo, la Corte deve procedere d’ufficio all’annullamento: sul punto è richiamata Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196-01.
L’inammissibilità è stata pertanto pronunciata «senza formalità», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All’inammissibilità segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro 4.000,00 avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa.
Nota della Redazione
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