Inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il diniego di perizia grafologica (Cass. pen. Sez. 7 n. 8928 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità e manifesta infondatezza, il ricorso per cassazione che reiteri censure già esaminate e disattese dal giudice di appello senza confrontarsi con la relativa motivazione. La mancata effettuazione di una perizia non può costituire motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., poiché la perizia è un mezzo di prova “neutro”, non rientrante nel concetto di prova decisiva, essendo rimessa alla discrezionalità del giudice, come affermato dalle Sezioni Unite n. 39746 del 2017. Il diniego delle attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo se la motivazione risulti illogica o carente, non quando la corte territoriale abbia congruamente valorizzato la gravità del reato e i precedenti specifici dell’imputato.
Il Fatto
La Corte di appello di Genova aveva confermato la sentenza di primo grado, affermando la penale responsabilità di due imputati in relazione a un reato commesso in concorso. Avverso tale decisione, entrambi gli imputati proponevano ricorso per cassazione. Il primo ricorrente lamentava il diniego delle attenuanti generiche; il secondo deduceva, con un primo motivo, l’erronea affermazione di responsabilità e, con un secondo motivo, la mancata assunzione di una perizia grafologica, ritenuta decisiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nella sua composizione di cui all’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., ha preliminarmente esaminato i motivi di ricorso, ritenendoli non fondati. In relazione al primo ricorso, il diniego delle attenuanti generiche è stato considerato manifestamente infondato e generico, in quanto la corte territoriale aveva motivatamente condiviso il giudizio del tribunale, valorizzando la gravità del reato e i precedenti specifici dell’imputato.
Quanto al primo motivo del secondo ricorso, la Corte ha rilevato la genericità e la manifesta infondatezza delle censure, poiché il ricorrente non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a invocare una diversa valutazione degli elementi di prova, non consentita in sede di legittimità. A mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la mancanza di specificità del motivo determina l’inammissibilità, desumibile dalla mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
Il secondo motivo, relativo alla mancata assunzione della perizia grafologica, è stato altresì ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha richiamato il principio per cui la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., poiché la perizia non è riconducibile al concetto di prova decisiva, essendo un mezzo di prova “neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, citando le Sezioni Unite n. 39746 del 23/03/2017. Nel caso di specie, l’accertamento richiesto è stato inoltre ritenuto superfluo e non decisivo ai fini della prova del coinvolgimento del ricorrente.
La Corte ha pertanto dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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