Revocazione per errore di fatto e improcedibilità da omessa relata (Cass. civ. Sez. V n. 6359 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione della pronuncia della Corte di cassazione, l’errore di fatto rilevante ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 391-bis cod. proc. civ., è configurabile solo quando il Giudice supponga l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo che risulti incontestabilmente escluso o accertato dagli atti di causa. L’errore revocatorio non può riguardare un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato. Non integra l’errore revocatorio la doglianza con cui si sostenga che il Giudice di legittimità, avuta notizia della tempestività dell’impugnazione e della presenza della sentenza notificata nel fascicolo d’ufficio, non avrebbe potuto dichiarare improcedibile il ricorso: si prospetta, in realtà, un errore di diritto, non deducibile in revocazione.
Il Fatto
Una società propone ricorso per la revocazione dell’ordinanza con cui la Corte di cassazione aveva dichiarato improcedibile il ricorso avverso la decisione di merito della Commissione tributaria regionale, che a sua volta aveva confermato il rigetto dell’impugnazione di un avviso di liquidazione per imposta di registro.
L’ordinanza impugnata per revocazione aveva rilevato che la società, pur avendo dichiarato la notifica della sentenza di appello, non aveva depositato la copia autentica con la relativa relata di notificazione, né il documento era stato acquisito mediante la sola istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio del grado di appello. Con il ricorso per revocazione la società deduce un errore di fatto del Collegio e, in via rescissoria, la violazione dell’art. 20 del T.U. Registro.
La Motivazione della Corte
Quanto all’istanza di trattazione in pubblica udienza, la Corte ne esclude la ricorrenza dei presupposti in via discrezionale, per il carattere consolidato dei principi applicabili e la carenza di rilevanza nomofilattica della decisione.
Il Collegio ricorda che l’errore revocatorio postula il contrasto tra due rappresentazioni dello stesso fatto, l’una desumibile dalla sentenza e l’altra dagli atti processuali, e non concerne un fatto discusso dalle parti e trattato nella pronuncia. Il discrimine rispetto all’errore di diritto sta nel carattere meramente percettivo del primo e nell’assenza di attività valutativa, tratto distintivo del secondo.
Viene ribadito il principio per cui la dichiarazione di avvenuta notificazione contenuta nel ricorso per cassazione è attestazione di un fatto processuale e impegna la parte a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere l’onere di depositare, nel termine dell’art. 369 cod. proc. civ., la copia della sentenza con la relata, senza possibilità di recupero mediante la produzione ex art. 372 cod. proc. civ.. La sanzione dell’improcedibilità è evitata solo nelle ipotesi in cui la legge ricolleghi la decorrenza del termine breve a comunicazione o notificazione della cancelleria, sicché di tali adempimenti resti traccia nel fascicolo d’ufficio.
La Corte esamina poi le peculiarità del giudizio tributario: l’art. 38 d.lgs. n. 546/1992 pone a carico delle parti l’onere di notificare la sentenza e di depositare l’originale o copia autentica entro trenta giorni presso la Segreteria, che lo inserisce nel fascicolo d’ufficio. Ne deriva che è rimesso alla volontà della parte omettere tale adempimento, salva la prova mediante ricevuta o attestazione della Segreteria.
La Corte distingue l’onere di produzione del fascicolo di parte, non richiesto quando il fascicolo sia già acquisito a quello d’ufficio, dal diverso onere di specifica indicazione degli atti e della loro collocazione ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. Tali principi non contrastano con la giurisprudenza CEDU, poiché i criteri di sinteticità e chiarezza vanno contemperati con la funzione nomofilattica e la certezza del diritto.
Nel caso concreto, gli atti confermano che la copia notificata non era nel fascicolo al momento della decisione, né la parte ha provato di aver dato atto dell’inserimento ad opera della controricorrente o di aver allegato l’attestazione della Segreteria. La società non addebita al Giudice una svista su dati di fatto, ma suggerisce soluzioni giuridiche diverse: è invocato un errore di diritto, non prospettabile in revocazione. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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