Sanzione all’amministratore di fatto che agisce attraverso lo schermo societario (Cass. civ. Sez. 5 n. 2774 del 08.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La norma eccezionale di cui all’art. 7 d.l. n. 269/2003, che pone la sanzione pecuniaria a carico esclusivo della società con personalità giuridica, presuppone che la persona fisica autrice della violazione abbia agito nell’interesse e a beneficio dell’ente. Qualora l’amministratore, anche di fatto, abbia utilizzato la società quale mero schermo per perseguire un proprio esclusivo interesse, viene meno la ratio della deroga al principio personalistico e si ripristina la regola generale della responsabilità dell’autore materiale della violazione. In tal caso, la riferibilità della condotta alla persona fisica è configurabile anche in termini di concorso ex art. 9 d.lgs. n. 472/1997, senza che rilevi la formale esistenza e operatività della società.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate irrogava al contribuente, quale dominus di una società a responsabilità limitata, una sanzione pecuniaria per violazioni tributarie relative all’anno d’imposta 2012, consistenti nell’emissione e nell’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. La società era stata utilizzata dall’amministratore di fatto, insieme ad altri soggetti, come schermo per conseguire un indebito risparmio d’imposta e proventi illeciti a proprio esclusivo vantaggio.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo le sanzioni non applicabili all’amministratore di fatto in forza dell’art. 7 d.l. n. 269/2003. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, invece, accoglieva l’appello dell’Ufficio, escludendo l’operatività della norma eccezionale nel caso in cui l’amministratore avesse agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l’ente come paravento. Avverso tale decisione, il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a nove motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, esaminando i motivi alla luce del principio secondo cui l’art. 7 d.l. n. 269/2003, in quanto derogatorio, non può trovare applicazione quando l’amministratore abusa della personalità giuridica dell’ente. Richiamando i precedenti di Cass. n. 12334/2019 e Cass. n. 29038/2021, la Sesta sezione ha precisato che la deroga alla responsabilità personale opera solo se la violazione è stata commessa nell’interesse della società; in caso contrario, torna applicabile la regola generale che imputa la sanzione alla persona fisica autrice dell’illecito.
Con riguardo al primo motivo, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevando come l’atto di contestazione già attribuisse al contribuente il ruolo di dominus di una società “cartiera”, utilizzata come schermo per fini personali. La diversa qualificazione giuridica dei fatti operata dal giudice d’appello non integra un ampliamento del thema decidendum, potendo il giudice provvedervi d’ufficio, anche in contrasto con le prospettazioni di parte.
Quanto alle censure in tema di prova, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo volto a contestare la valutazione delle presunzioni e degli elementi istruttori, trattandosi di un non consentito riesame del merito, precluso in sede di legittimità. Ha inoltre chiarito che la perizia stragiudiziale costituisce mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di valore di prova legale e rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
In merito al giudicato esterno, la Corte ha escluso ogni efficacia vincolante delle sentenze concernenti annualità diverse e società differenti, mentre ha negato rilievo alla sentenza penale invocata dal ricorrente, difettando il requisito dell’identità dei fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario.
Nota della Redazione
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