Sgombero di area demaniale marittima e onere della prova della proprietà privata (TAR Calabria n. 13 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ordinanza di sgombero di area demaniale marittima adottata ai sensi dell’art. 54 cod. nav., il privato che contesti la demanialità del bene deve fornire un principio di prova idoneo a superare le risultanze catastali e del SID. Le risultanze dei registri immobiliari non costituiscono piena prova della demanialità, ma la prova contraria deve essere data secondo le ordinarie regole civilistiche, risalendo a un acquisto a titolo originario e non essendo sufficiente il mero titolo derivativo. Un atto ricognitivo di operazioni materiali, quale il verbale di riconsegna di terreni rimboschiti, è inidoneo a fondare la proprietà privata e non dà luogo a sdemanializzazione. In assenza di tale principio di prova, l’istanza di verificazione o di consulenza tecnica è meramente esplorativa e va respinta. Il procedimento di delimitazione ex art. 32 cod. nav. costituisce mera facoltà e non obbligo dell’amministrazione, presupponendo un’oggettiva incertezza sui confini.

Il Fatto

Il Comune ha ingiunto a una struttura ricettiva la demolizione di opere abusive e, con successiva ordinanza, lo sgombero con rimessione in pristino di un’area qualificata come demaniale marittima. La società ricorrente ha impugnato gli atti, deducendo la violazione dell’art. 54 cod. nav. e la mancata attivazione della delimitazione ex art. 32 cod. nav., nonché carenza di istruttoria e contraddittorietà tra atti.

Il ricorrente sostiene che la particella sarebbe privata, in forza di un verbale di riconsegna di terreni rimboschiti, e che il manufatto in legno su ruote non necessiterebbe di titolo abilitativo. Chiede una verificazione sulla natura dell’area. Resiste il Comune, che eccepisce irricevibilità e infondatezza; l’Agenzia del Demanio eccepisce il difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di irricevibilità. Il ricorso è tempestivo rispetto alla nota di rigetto dell’istanza di autotutela e all’ordinanza di sgombero; quanto all’ordinanza di demolizione, il Comune ha adottato un provvedimento di conferma propria, ampiamente motivato e preceduto da nuova istruttoria, che assorbe il precedente e riapre i termini di impugnazione.

È invece accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia del Demanio. I provvedimenti impugnati provengono dal Comune, mentre i verbali di sopralluogo costituiscono atti endoprocedimentali privi di carattere decisorio.

Nel merito, la visura catastale e il SID collocano la particella nella perimetrazione demaniale (Ramo Marina). Il documento prodotto dal ricorrente — verbale di riconsegna di terreni rimboschiti — è atto meramente ricognitivo, inidoneo a provare la proprietà o a integrare una concessione demaniale. Il Collegio ribadisce che le risultanze catastali non sono piena prova, ma la prova contraria richiede, in sede di rivendica, un acquisto a titolo originario, non emergendo alcun titolo di tal genere.

Né la successione prospettata dal ricorrente è giuridicamente fondata: le società di persone non figurano tra i successibili ex art. 565 c.c., e il coniuge del cognato del de cuius è escluso dalla successione e dalla rappresentazione ex art. 468 c.c. Mancando un principio di prova, la verificazione richiesta è superflua ed esplorativa.

Non è viziante la mancata partecipazione ai sopralluoghi, attività materiale e ricognitiva che non presuppone contraddittorio. È respinta anche la censura di contraddittorietà: il procedimento ex art. 32 cod. nav. è mera facoltà e presuppone un’oggettiva incertezza, non ravvisabile nel caso. Le consulenze di parte non provano un diverso titolo di proprietà. Il ricorso è respinto; le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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