Carta docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta senza compenso (TAR Sicilia n. 434 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è accolto quando risulti il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo. Il giudice ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine perentorio e, in caso di inerzia, nomina commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione, senza compenso, trattandosi di attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il criterio dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 si applica per analogia a ogni condanna al pagamento di somme di denaro. L’incarico è obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne; gli atti vanno depositati tramite il P.A.T..
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, propongono ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4488/24 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva accertato il loro diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici indicati, condannando l’amministrazione al pagamento delle somme corrispondenti, oltre interessi.
Il titolo non risulta eseguito. Di qui il ricorso, con cui i ricorrenti chiedono l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia dell’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. Sotto il primo profilo, il passaggio in giudicato della sentenza azionata risulta da attestazione acquisita al fascicolo. Sotto il secondo, è provato l’inutile decorso del termine di sessanta giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.
Il ricorso è pertanto accolto nei limiti illustrati in motivazione. Il Tribunale ordina all’amministrazione intimata di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, il Collegio nomina commissario ad acta, nell’ulteriore termine di sessanta giorni, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio. Nessun compenso è riconosciuto, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il criterio è desunto dall’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015: pur dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, esso può essere applicato per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, secondo un orientamento amministrativo consolidato. Il Collegio precisa inoltre che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne; il commissario deposita gli atti esclusivamente tramite P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice. Ogni ritardo nell’esecuzione è foriero di responsabilità amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente secondo i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, tenuto conto dello scaglione di valore e della non particolare complessità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.