Esclusione dalla commissione d’esame per difetto di rappresentatività e legittimità della costituzione parziale (TAR Basilicata n. 63 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È tardivo, ai sensi dell’art. 29 cod. proc. amm., il ricorso avverso un provvedimento di nomina di una commissione d’esame pubblicato sul B.U.R. e comunicato individualmente al destinatario, dal quale risultino chiaramente sia l’esclusione dalla compagine sia la composizione dell’organo, dovendo l’interessato gravarlo tempestivamente. In materia di commissioni d’esame il principio del collegio perfetto non trova applicazione quando la normativa regionale prevede espressamente che la commissione si intende utilmente costituita anche con designazioni parziali decorso il termine per le designazioni. È legittima l’esclusione di un’associazione dalla designazione di un componente quando difetti il requisito di rappresentatività minima di iscritti muniti di regolare tesserino di idoneità.
Il Fatto
Un’associazione attiva nel settore micologico impugnava la determinazione dirigenziale con cui la Regione aveva nominato la commissione d’esame per il conseguimento dell’idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi, deducendo l’illegittima esclusione del soggetto da essa designato dalla compagine commissariale e la violazione delle regole di composizione dell’organo. Con motivi aggiunti l’associazione estendeva l’impugnazione alla delibera di Giunta regionale che aveva successivamente approvato le nuove disposizioni sul funzionamento della commissione. La Regione non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare rilevando, in primo luogo, la tardività dell’impugnazione della determinazione dirigenziale del 5 dicembre 2025, pubblicata in pari data sul B.U.R. e comunicata individualmente all’associazione il 20 gennaio 2026: da tale atto emergevano con chiarezza sia l’esclusione contestata sia la nomina della commissione, sicché l’onere di gravame era sorto immediatamente.
Nel merito, il Tribunale ha osservato che l’esclusione risultava ancorata a molteplici carenze, tra cui il difetto del requisito di rappresentatività minima di sessanta iscritti muniti di regolare tesserino d’idoneità, prescritto dall’art. 5, comma 1-ter, della legge regionale n. 35/1995, circostanza acclarata e sostanzialmente incontestata.
Quanto alla composizione della commissione, il Collegio ha escluso l’applicabilità del principio del collegio perfetto, richiamando l’art. 5, comma 2, della medesima legge regionale, secondo cui, decorso inutilmente il termine di venti giorni per le designazioni, la commissione si intende utilmente costituita anche con designazioni parziali.
Il TAR ha infine ritenuto priva di rilevanza la sopravvenuta delibera di Giunta regionale del 2 aprile 2026, destinata a disciplinare le future sessioni d’esame, e ha escluso la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, reputando recessivo l’interesse ricorsuale rispetto all’interesse pubblico alla prosecuzione dell’attività della commissione già incardinata. La domanda cautelare è stata conseguentemente respinta, con nulla per le spese in assenza di controparti costituite.
Nota della Redazione
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