Recinzioni e ricoveri amatoriali per cani non richiedono permesso di costruire (TAR Lazio n. 13183 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La recinzione in paletti e rete metallica non integra gli estremi della costruzione edilizia, difettando di un ingombro volumetrico paragonabile a quello delle opere in muratura; conseguentemente la sanzione demolitoria deve ritenersi sproporzionata rispetto alla natura precaria e priva di volumetria delle opere contestate. I ricoveri precari per animali domestici e da cortile, non stabilmente infissi al suolo e privi di volumetria, con le relative recinzioni, rientrano nella previsione dell’art. 6, comma 1, lett. e-quinquies), D.P.R. n. 380/2001 e sono pertanto realizzabili in edilizia libera, senza necessità di alcun titolo abilitativo. L’ordinanza di demolizione che non specifichi le dimensioni delle opere contestate né dimostri la loro idoneità ad assumere una propria autonomia funzionale è illegittima per difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Le determinazioni sul piano sanitario concernenti i canili privati spettano al Sindaco su segnalazione dei servizi veterinari delle ASL, ai sensi dell’art. 3 della L.R. Lazio n. 34/1997, e non al dirigente comunale competente ai sensi dell’art. 31, comma 2, D.P.R. n. 380/2001.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza demolitiva adottata dal Comune nei confronti di alcune opere realizzate su un terreno di loro proprietà, consistite nella realizzazione di recinzioni in paletti e rete metallica, all’interno delle quali erano stati allestiti ricoveri precari per cani, con pareti in tavelloni di laterizio e coperture leggere in onduline di plastica, nonché alcune cucce.
L’amministrazione aveva qualificato le opere come soggette a permesso di costruire e aveva ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, richiamando una nota dell’ASL che aveva definito la struttura un “canile privato” privo di autorizzazioni sanitarie.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso valorizzando, in primo luogo, il materiale fotografico prodotto dai ricorrenti, dal quale risultava che le opere contestate consistevano in recinzioni prive di volumetria e in ricoveri precari e non stabilmente infissi al suolo, destinati esclusivamente a cucce per cani.
In base al richiamo giurisprudenziale al T.A.R. Napoli, Sez. III, 2 gennaio 2020, n. 4, la recinzione metallica non è qualificabile come costruzione, non determinando un ingombro paragonabile a quello delle costruzioni in muratura: ne deriva il difetto di adeguatezza e proporzionalità della sanzione demolitoria inflitta rispetto alla precarietà e all’assenza di volumetria edilizia urbanisticamente rilevante delle opere stesse.
Il Collegio ha inoltre fatto applicazione del punto 47 del D.M. 2 marzo 2018, che riconduce i ricoveri per animali domestici e da cortile, con relative recinzioni, alla previsione dell’art. 6, comma 1, lett. e-quinquies), del D.P.R. n. 380/2001, qualificandoli come interventi realizzabili senza alcun titolo abilitativo, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici e le altre normative di settore. L’ordinanza impugnata, tuttavia, non recava alcuna specificazione in ordine alle dimensioni delle opere, né dimostrava la loro idoneità ad assumere una propria autonomia funzionale, con conseguente fondatezza dei rilievi motivazionali e istruttori.
Quanto al profilo della competenza, il Tribunale ha ritenuto che l’amministrazione comunale avesse impropriamente utilizzato lo strumento dell’ordinanza demolitoria ex art. 31 D.P.R. n. 380/2001 per perseguire finalità di natura sanitaria. Le determinazioni in materia di canili privati, infatti, spettano al Sindaco su segnalazione dei servizi veterinari delle ASL, ai sensi dell’art. 3 della L.R. Lazio n. 34/1997, e non al dirigente comunale preposto al governo del territorio. Il sindacato giurisdizionale ha precisato che resta estraneo all’accertamento la verifica circa la rispondenza a realtà dell’affermazione dei ricorrenti circa il carattere provvisorio dell’ospitalità fornita ai cani di terzi.
In definitiva, il ricorso è stato accolto, con annullamento dell’ordinanza di demolizione e condanna del Comune alla rifusione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.