Proroga del termine per il commissario ad acta nell’ottemperanza a sentenza passata in giudicato (TAR Abruzzo n. 369 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta può richiedere al giudice dell’ottemperanza la proroga del termine per il compimento delle proprie attività, ai sensi dell’art. 154 c.p.c. Tale proroga può essere disposta ove sussista una motivata esigenza, rappresentata dall’amministrazione, di ottenere un termine meno stringente per l’adempimento di obblighi pecuniari, quali il pagamento di interessi o rivalutazione, connessi all’esecuzione della sentenza passata in giudicato.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Vasto, pubblicata il 20 giugno 2024, che aveva accolto le pretese di un gruppo di ricorrenti nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. A seguito dell’inadempimento dell’amministrazione, i ricorrenti avevano proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, che aveva nominato un commissario ad acta con sentenza n. 428/2025.
Il commissario ad acta, tuttavia, ha formulato istanza di proroga del termine di adempimento ai sensi dell’art. 154 c.p.c., rappresentando la necessità, segnalata dall’Ufficio Scolastico Provinciale, di disporre di un termine meno stringente per il pagamento degli interessi e della rivalutazione dovuti ai ricorrenti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha ritenuto l’istanza del commissario ad acta fondata, disponendo la proroga di ulteriori novanta giorni per il compimento delle attività di sua competenza.
La decisione si fonda sulla constatazione che l’esecuzione della sentenza passata in giudicato implica, nel caso di specie, una complessa attività di calcolo e pagamento di somme dovute a titolo di interessi e rivalutazione monetaria. Tale attività richiede un lasso di tempo adeguato per essere portata a compimento correttamente, senza ledere gli interessi delle parti.
Il collegio ha pertanto accolto l’istanza, disponendo che il nuovo termine decorra dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione di parte, se anteriore, della presente ordinanza. La scelta del dies a quo intende garantire la certezza circa l’avvio del nuovo termine, evitando incertezze interpretative.
Con tale pronuncia, il TAR dimostra di operare un bilanciamento tra l’esigenza di dare sollecita esecuzione al giudicato e la necessità di garantire che l’adempimento avvenga in modo corretto e completo, specie quando coinvolge obblighi pecuniari di natura accessoria come interessi e rivalutazione.
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Nota della Redazione
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