Inammissibile il ricorso cumulativo per silenzio su istanze di accesso eterogenee (TAR Veneto n. 759 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorso cumulativo avente ad oggetto posizioni e procedimenti distinti, riferibili a una pluralità di soggetti, è ammissibile solo in presenza contemporanea dell’identità delle situazioni sostanziali e processuali, dell’identità dell’oggetto e del contenuto degli atti impugnati, della coincidenza dei motivi di censura e dell’assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti. Il giudizio in materia di accesso, pur essendo un giudizio sul rapporto, resta modellato dall’art. 116, comma 1, cod. proc. amm. sullo schema impugnatorio. Ne consegue che il ricorso avverso una pluralità di dinieghi all’accesso è proponibile solo se le istanze conoscitive si riferiscono al medesimo procedimento amministrativo, inteso nella sua più ampia latitudine semantica. In difetto di tale comunanza di presupposti di fatto e di diritto, il ricorso cumulativo è inammissibile.

Il Fatto

Due ricorrenti, proprietari di immobili nel territorio di un medesimo Comune, propongono un unico ricorso cumulativo per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’ente locale su una pluralità di istanze di accesso agli atti, presentate nei mesi di luglio, agosto e settembre 2025.

Le istanze riferibili alla prima ricorrente riguardano notifiche o provvedimenti asseritamente a proprio carico, l’abbattimento di un albero, atti istruttori relativi a un contestato abuso edilizio su un muretto di recinzione e la demolizione di una tettoia confinante. Quelle del secondo ricorrente concernono la rimozione e demolizione di veicoli qualificati come rifiuti abbandonati e il prelievo forzoso di un animale. I ricorrenti invocano l’identità dell’oggetto, del resistente e della causa petendi, oltre alla sistematicità del comportamento omissivo dell’amministrazione. Il Comune si costituisce chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente prospettato alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., possibili profili di inammissibilità del gravame, legati alla natura cumulativa dello stesso e alla possibile carenza di interesse a ricorrere a fronte dei plurimi riscontri emessi dall’ente. Le difese dei ricorrenti, articolate sulla reiterazione delle istanze nel medesimo contesto amministrativo e sulla connessione oggettiva e temporale, non superano il rilievo.

Il Tribunale richiama il principio secondo cui il ricorso cumulativo è ammissibile solo in presenza dei requisiti dell’identità delle situazioni sostanziali e processuali, dell’identità di oggetto e contenuto degli atti impugnati e dei motivi, nonché dell’assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale (TAR Lazio, Roma, Sez. I-ter, n. 21783 del 2025). Tali principi informano anche il giudizio in materia di accesso.

La Corte riconosce che il giudizio di accesso è sempre un giudizio sul rapporto, anche quando si impugni un silenzio-rigetto, sicché il giudice può delibare la spettanza della pretesa sostanziale (Cons. Stato, Ad. plen., n. 10 del 2020). Tuttavia il giudizio resta modellato dall’art. 116, comma 1, cod. proc. amm. sullo schema impugnatorio, avverso il diniego o il silenzio-rigetto (Cons. Stato, Sez. III, n. 6656 del 2021).

Da tale natura derivano il carattere decadenziale del termine, l’impossibilità di reiterare l’istanza salvo fatti nuovi o diversa prospettazione dell’interesse, e l’onere di impugnare i dinieghi sopravvenuti non meramente confermativi. Ne consegue che il ricorso può investire una pluralità di dinieghi solo se le istanze si riferiscono al medesimo procedimento amministrativo (TAR Bolzano, Sez. I, n. 59 del 2025).

Nel caso concreto le istanze difettano della necessaria comunanza dei presupposti di fatto e di diritto, riferendosi a procedimenti privi di connessione: dagli atti sull’abuso edilizio del muretto alla demolizione dei veicoli, al prelievo dell’animale. I ricorrenti giustificano la cumulatività sulla sola sistematicità del comportamento dell’ente, senza dimostrare la riferibilità delle istanze al medesimo procedimento o a procedimenti connessi sotto il profilo oggettivo. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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