Trasferimento di C.T.A. autorizzata e criterio della capienza dipartimentale (TAR Sicilia n. 1187 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego opposto al trasferimento di una comunità terapeutica assistita già autorizzata è illegittimo quando si fonda sulla meccanica applicazione del criterio dell’ordine cronologico delle istanze, non previsto dalla disciplina di settore. Il D.A. Sanità 31 gennaio 1997 àncora il rapporto tendenziale di tre posti letto ogni 10.000 abitanti ai singoli dipartimenti di salute mentale, non alla dimensione aziendale complessivamente intesa. L’amministrazione sanitaria gode di autonomia gestionale nella determinazione dei posti letto riservati alle C.T.A., ma non può prescindere dalla programmazione vigente né omettere di considerare la capienza dipartimentale. Il trasferimento di un’autorizzazione già rilasciata, all’interno del medesimo modulo dipartimentale, esige una valutazione motivata delle ragioni addotte dall’operatore privato.
Il Fatto
Una società titolare di autorizzazione per la realizzazione di una comunità terapeutica assistita di venti posti, rilasciata per un immobile sito in un Comune della provincia di Messina, ha chiesto all’Assessorato regionale della salute di trasferire quel titolo su altro immobile, dapprima nello stesso Comune e poi in un Comune limitrofo. Le istanze erano motivate dalle problematiche di natura geologica del terreno di sedime, che rendevano impraticabile l’utilizzo del sito originario.
L’amministrazione ha respinto entrambe le richieste richiamando il solo ordine cronologico di presentazione delle istanze, imposto — a suo dire — dalle previsioni introdotte dall’art. 79, l.r. n. 3/2024, che ha modificato il computo delle C.T.A. autorizzabili in ciascun dipartimento. La società ha impugnato i due dinieghi davanti al TAR Sicilia, deducendo violazione dell’art. 8-ter, d.lgs. n. 502/1992 e del D.A. Sanità 31 gennaio 1997, oltre a sviamento dalla causa tipica e difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione della disciplina. Il D.A. del 31 gennaio 1997 prescrive che ogni dipartimento di salute mentale sia dotato di una struttura residenziale con ricettività tendenziale di tre posti letto ogni 10.000 abitanti, e che ogni C.T.S. conti fino a venti posti. Il carattere tendenziale del rapporto impone di contemperare interessi diversi: il contenimento della spesa, il diritto degli assistiti a prestazioni adeguate, le aspettative degli operatori privati e l’efficienza delle strutture pubbliche.
Da qui il passaggio decisivo: il limite è ancorato espressamente ai singoli dipartimenti di salute mentale, non alla più ampia dimensione aziendale. La scelta risponde a esigenze di omogeneità nell’articolazione territoriale dell’assistenza. Il Collegio richiama sul punto la propria giurisprudenza, che già aveva letto la capienza in chiave dipartimentale e non aziendale, riconoscendo all’amministrazione un’autonomia gestionale pur nel rispetto della programmazione vigente.
Alla luce di tale quadro, il TAR rileva che l’amministrazione, come emerge dal verbale richiamato, ha ritenuto di valutare le istanze esclusivamente secondo l’ordine cronologico, escludendo immotivatamente il ricorso alla capienza dei singoli moduli dipartimentali, pure indicato tra i criteri potenzialmente applicabili. La dimensione dipartimentale è stata dunque pretermessa, in violazione del D.A. e in assenza di qualsivoglia motivazione.
Gli atti impugnati risultano illegittimi sotto più profili. Anzitutto per aver fondato i dinieghi sulla pretesa violazione di un criterio cronologico non previsto dal D.A. del 1997. In secondo luogo, anche volendo dare rilievo a quel criterio, per non aver considerato che la società era già stata autorizzata e ne chiedeva il mero trasferimento, per di più all’interno dello stesso modulo dipartimentale, e che le istanze erano sostenute dalle problematiche geologiche del sito originario. I provvedimenti si sostanziano così in una meccanica applicazione di un criterio diverso da quello normativo, senza alcuna valutazione del trasferimento di un’autorizzazione già ottenuta.
Il ricorso è pertanto accolto e gli atti annullati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione sull’istanza. Le spese seguono la soccombenza tra le parti costituite e sono dichiarate irripetibili nei confronti delle parti pubbliche non costituite, estranee alle ragioni di illegittimità.
Nota della Redazione
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