Revoca contributo legge 488/92 per mancato avanzamento lavori (C.G.A.R.S. n. 327 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della legge n. 488/1992, il provvedimento che richiami espressamente il mancato raggiungimento, alla data di disponibilità dell’ultima quota, delle condizioni di erogazione previste dall’art. 8, comma 1, lett. c1), d.m. n. 527/1995, è idoneamente motivato e non richiede ulteriori ragioni giustificative. Il potere di controllo sulla sussistenza dei presupposti della concessione è strumentale alla corretta elargizione di danaro pubblico e giustifica l’intervento dell’Amministrazione. Ove una parte della motivazione del provvedimento non sia specificamente contestata, essa è sufficiente a sorreggere la revoca, rendendo inammissibili le censure ulteriori. La presunzione di non colpevolezza ex art. 27 Cost. non preclude l’esercizio del potere di autotutela amministrativa fondato su autonome valutazioni di fatto.

Il Fatto

Una ditta individuale otteneva, in via provvisoria, un contributo in conto impianti di rilevante importo, concesso con decreto ministeriale in relazione al finanziamento agevolato ex legge n. 488/1992. Le agevolazioni erano erogabili in due quote annuali, garantite da polizza fideiussoria.

Nel 2003 l’istante chiedeva la modifica della modalità di erogazione da due a tre quote, invocando la sospensione e la ripresa dei lavori per il rinvenimento di acqua nel sito di costruzione. La Banca concessionaria esprimeva parere favorevole, ma il Ministero respingeva la richiesta. Seguiva l’avvio del procedimento di revoca e, nel 2007, la comunicazione del decreto di revoca, adottato sul presupposto di un intervento della Guardia di Finanza e di un sequestro preventivo. Il TAR accoglieva in parte e dichiarava in parte inammissibile il ricorso; la ditta proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, relativo alla declaratoria di inammissibilità parziale del ricorso di primo grado. La sentenza appellata aveva rilevato che il Ministero aveva comunicato, già nel 2004 e per conoscenza all’istante, che il differimento dell’esecuzione degli interventi non poteva essere concesso, poiché le cause del ritardo non potevano essere ricondotte alla consegna del capannone, essendo le condizioni contrattuali già prevedenti una data successiva. Tale circostanza non era mai stata specificamente contestata.

Da qui la conseguenza processuale: una parte della motivazione del provvedimento resta incontestata e, pertanto, idonea di per sé a sostenere la revoca per mancato rispetto delle condizioni del finanziamento. La fondatezza della causa di revoca ex art. 8, comma 1, lett. c1), d.m. n. 527/1995 rende inammissibili le altre censure, superando i pareri positivi resi dalla Banca concessionaria nel corso del procedimento.

Quanto alla partecipazione procedimentale, il secondo motivo è infondato: l’avviso di avvio del procedimento e le note dell’istante ne hanno garantito lo svolgimento, e il precedente giurisprudenziale invocato non è pertinente perché riguardava il diverso profilo del mancato avviso. Anche il terzo motivo cade, essendo il provvedimento esaustivamente motivato, né potendo dirsi maturata alcuna aspettativa in capo all’istante che non ha rispettato le condizioni di finanziamento.

Sul quarto motivo, la Corte osserva che l’assunto investigativo — l’utilizzo del finanziamento per l’acquisto di un immobile già di proprietà dell’istante — è contestato dalla parte con richiamo della presunzione di innocenza ex art. 27 Cost.. Tuttavia, la sufficienza della motivazione della revoca, già affermata, assorbe la questione.

Da ultimo, il quinto motivo è infondato: il potere di controllo sui presupposti della concessione è strumentale alla corretta elargizione di danaro pubblico e giustifica l’intervento dell’Amministrazione. La norma regolamentare richiamata prevede la revoca qualora l’impresa non abbia maturato, alla data di disponibilità dell’ultima quota, le condizioni per l’erogazione. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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