Ottemperanza al giudicato e pagamento del contributo unificato (TAR Campania n. 858 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice verifica se l’amministrazione abbia dato esecuzione al giudicato di annullamento. Quando la sentenza ottemperanda annulli singole operazioni di gara e l’aggiudicazione, lasciando all’amministrazione spazi di discrezionalità valutativa nel riesercizio del potere, i vizi che attengono a tale spazio non integrano elusione o violazione del giudicato, ma sono deducibili in via cognitoria-impugnatoria. Non sussiste dunque la nullità degli atti endoprocedimentali adottati in esecuzione. L’obbligazione di pagamento del contributo unificato grava ex lege sulla parte soccombente ed è sottratta alla potestà del giudice, anche in caso di compensazione delle spese di lite; essa è quindi azionabile in executivis.
Il Fatto
La società ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza di questo Tribunale n. 1717/2025, passata in giudicato. Con quella pronuncia erano state annullate le operazioni della commissione di gara relative all’attribuzione di sei punti, rispetto al massimo di dieci, sul criterio qualità e certificazioni d’impresa, e l’aggiudicazione in favore di altra impresa, con rinvio alla commissione per la riformulazione del punteggio.
A seguito del riesame, la commissione ha confermato il punteggio di sei, ritenendo non piena l’equivalenza tra la certificazione posseduta dalla ricorrente e quella richiesta dalla lex specialis. La ricorrente ha impugnato i verbali di rivalutazione e la determinazione CUC n. 10 del 2026, deducendone la nullità per elusione del giudicato, e ha lamentato il mancato pagamento del contributo unificato. In camera di consiglio ha rinunciato alla domanda subordinata di annullamento, insistendo sulla sola nullità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha perimetrato il thema decidendum alla luce della rinuncia parziale, limitandolo all’accertamento della nullità degli atti gravati per violazione o elusione del giudicato. Ha poi ricostruito la portata della sentenza ottemperanda, rilevando che essa è caratterizzata da un effetto conformativo limitato: ha annullato la sola valutazione del punteggio e l’aggiudicazione, disponendo il riesame, senza statuire alcun diritto della ricorrente all’aggiudicazione né l’indefettibile attribuzione del punteggio preteso.
Su questa base il Tribunale ha ritenuto che il dictum sia stato tempestivamente ottemperato mediante gli atti di riesame dell’offerta. Le censure mosse dalla ricorrente attengono piuttosto a vizi di legittimità di atti amministrativi endoprocedimentali, espressione fisiologica del riesercizio dell’attività imposta dalla sentenza. Esse vanno scrutinate in un ordinario giudizio impugnatorio, non in sede di ottemperanza, residuando in capo all’amministrazione spazi di discrezionalità valutativa pur nel perimetro delle coordinate ermeneutiche fornite dal giudicato.
Il Collegio ha richiamato il criterio di demarcazione tra azione di esecuzione e azione impugnatoria: in caso di atti emanati nell’esercizio di una funzione connotata da discrezionalità, si ha violazione o elusione del giudicato solo se l’atto ulteriore contenga una valutazione contrastante con le statuizioni; ove invece i vizi ineriscano al residuo spazio valutativo rimesso all’amministrazione, si configurano vizi denunziabili in via cognitoria. Ha inoltre precisato che la rinuncia alla domanda impugnatoria esime il Collegio dal disporre il mutamento del rito ai sensi dell’art. 32 cod. proc. amm., conversione che altrimenti sarebbe stata necessaria.
Quanto al contributo unificato, la domanda di ottemperanza è stata accolta. L’obbligazione di pagamento è ex lege, per importo predeterminato, e grava in ogni caso sulla parte soccombente, essendo sottratta alla potestà del giudice sia quanto alla compensazione sia quanto all’ammontare. Essa non richiede specifica statuizione in sentenza e permane anche quando le spese di lite siano compensate. Il Tribunale ha quindi ordinato il pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notifica, con nomina di un commissario ad acta in caso di inottemperanza. Le spese di causa sono state compensate.
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Nota della Redazione
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