Valutazione dei titoli nel concorso dirigenziale: abilitazioni professionali distinte vanno valutate (TAR Lazio n. 1101 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella valutazione dei titoli di un concorso pubblico, l’abilitazione all’esercizio della professione forense e l’abilitazione all’insegnamento di discipline giuridiche ed economiche costituiscono titoli distinti, per specie, funzione e natura, e pertanto non sovrapponibili: la commissione non può valorizzare la sola abilitazione forense e non valutare l’altra. Non merita invece valorizzazione, ai fini dell’art. 7 del bando, il corso di alta formazione in diritto dell’Unione Europea che non sia indirizzato al settore tributario e non risulti attinente all’attività istituzionale dell’Agenzia, non essendo in tal caso necessario alcun soccorso istruttorio. La graduatoria concorsuale, ove riguardata nella prospettiva del singolo candidato, è atto a oggetto plurimo e scindibile, composto dal punteggio e dalla posizione: la modifica della sola collocazione, in esito a una nuova graduatoria adottata in sostituzione della precedente, legittima l’impugnazione della seconda senza preclusioni derivanti dalla mancata contestazione della prima.

Il Fatto

Con bando pubblicato nel 2010 l’Agenzia delle Entrate ha indetto una selezione per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia, articolata in valutazione dei titoli e prova orale. Dopo un primo contenzioso che aveva condotto all’annullamento parziale del bando, e dopo ulteriori pronunce che avevano annullato il verbale di fissazione dei punteggi per titoli, l’Amministrazione ha nominato una nuova commissione, che ha riesaminato le posizioni dei candidati e approvato una nuova graduatoria.

La ricorrente, collocata nella prima graduatoria in posizione utile e già nominata dirigente, con la nuova graduatoria è stata collocata in posizione non utile, con conseguente cessazione del rapporto dirigenziale e ricostituzione del rapporto con inquadramento da funzionario. Ha quindi impugnato la nuova graduatoria e gli atti presupposti, deducendo l’illegittimità dei criteri e la mancata valutazione di alcuni titoli, con successivi motivi aggiunti avverso le rettifiche intervenute. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità e l’irricevibilità del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto respinto le eccezioni in rito. Quanto alla pretesa carenza di interesse, il Collegio ha rilevato che l’interesse all’annullamento persiste, poiché l’eventuale accoglimento ricondurrebbe la ricorrente alla posizione di vincitrice senza soluzione di continuità, con effetti su retribuzione e carriera. Quanto alla tardività, il Tribunale ha aderito all’indirizzo secondo cui l’atto di approvazione della graduatoria, nella prospettiva individuale del candidato, è atto ad oggetto plurimo, concettualmente scindibile, composto dal punteggio e dalla posizione in classifica: la modifica anche di uno solo di tali elementi basta a escludere che l’atto coincida con quello precedente, sì che non matura alcuna preclusione.

Nel merito, il ricorso è stato accolto solo in parte. Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura relativa alla mancata valorizzazione dell’abilitazione all’insegnamento di materie economiche e giuridiche, conseguita a seguito di concorso ordinario a cattedra. La ricorrente aveva allegato le due abilitazioni professionali; la commissione aveva attribuito punteggio alla sola abilitazione forense. Per il Collegio entrambi i titoli andavano valutati, non essendo sovrapponibili. La stessa Amministrazione, nella relazione depositata in vista della discussione, ha riconosciuto la valutabilità dell’abilitazione all’insegnamento, già affermata dal Tribunale in una precedente pronuncia.

È stata invece respinta la censura sulla mancata valutazione del corso di alta formazione in diritto dell’Unione Europea. Il Tribunale ha richiamato la regola fissata dalla commissione: un titolo è valutabile solo se attinente e pertinente all’attività istituzionale dell’Agenzia, rilevante e unico, con esclusione dei titoli propedeutici, accessori e conseguenti. Poiché il corso non era indirizzato al settore tributario, la sua non attinenza ne escludeva la valutazione, senza che fosse necessario attivare il soccorso istruttorio, a prescindere dalle modalità di indicazione nella domanda.

Il ricorso è stato quindi accolto limitatamente all’annullamento delle schede di valutazione dei titoli della ricorrente, con riguardo alla sola abilitazione non valorizzata, e respinto nel resto. Le spese di lite sono state compensate in ragione della reciproca soccombenza e della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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