Valutazioni tecniche della commissione esaminatrice e sindacato del giudice amministrativo (TAR Lazio n. 1103 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici costituiscono espressione di un giudizio tecnico-discrezionale, connotato da elevato grado di opinabilità, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti delle palesi illogicità e dei manifesti travisamenti di fatto. Ai sensi dell’art. 11, comma 7, d.lgs. n. 166 del 2006, il rilievo di nullità o di gravi insufficienze nel primo o nel secondo elaborato preclude la lettura degli elaborati successivi: si tratta di categoria speciale di insufficienza, contraddistinta da lacune insanabili. La doglianza di disparità di trattamento rispetto ad altri candidati non può fondarsi sul raffronto tra singoli errori, dovendosi considerare l’intero percorso logico-giuridico seguito nelle prove poste a confronto.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato al concorso per esami a 400 posti di notaio, indetto dal Ministero della Giustizia con decreto dirigenziale del 13 dicembre 2022. Dopo la correzione delle prove scritte è stata giudicata non idonea e non è stata ammessa alla prova orale. La Commissione, letta la prima prova relativa all’atto inter vivos di diritto civile, ha rinvenuto due errori c.d. ostativi ai sensi dell’art. 11, comma 7, d.lgs. n. 166 del 2006 e tre errori non ostativi, senza procedere all’esame degli ulteriori elaborati.
La candidata ha impugnato la valutazione per eccesso di potere, sostenendo la correttezza giuridica delle soluzioni adottate e deducendo la disparità di trattamento rispetto ad altri candidati ammessi agli orali. Con motivi aggiunti ha impugnato per invalidità derivata la graduatoria finale. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce la disciplina del concorso notarile dettata dal d.lgs. n. 166 del 2006. Le tre prove scritte hanno ad oggetto un atto di ultima volontà e due atti tra vivi. Ai sensi dell’art. 11, comma 2, la Commissione legge gli elaborati e formula un giudizio complessivo di idoneità, di regola dopo la lettura di tutti e tre. Il comma 7 deroga a tale regola: quando dal primo o dal secondo elaborato emergano nullità o gravi insufficienze, la dichiarazione di non idoneità segue senza lettura degli elaborati successivi, perché tali vizi sono indici di lacune insanabili nella preparazione.
Il giudizio di non idoneità è motivato con formulazioni standard, funzionali a rendere omogenea l’applicazione dei criteri e a consentirne la verifica ab externo. Le valutazioni delle commissioni esaminatrici restano espressione di un giudizio tecnico-discrezionale, sindacabile solo per palesi illogicità o manifesti travisamenti di fatto, non potendo il giudice amministrativo sostituire il proprio giudizio a quello dell’organo tecnico, in ossequio alla riserva di amministrazione.
Nel merito, la Commissione ha ravvisato un primo errore ostativo per grave insufficienza: la rinuncia all’azione di restituzione era stata riferita all’intera donazione, imponendo al terzo un sacrificio maggiore di quello emergente dalla traccia, che circoscriveva l’impegno alle sole azioni proponibili nei confronti dell’acquirente. La soluzione adottata non rispettava le precise indicazioni della traccia ed è ragionevole che sia stata ritenuta gravemente insufficiente.
Il secondo errore ostativo, di nullità, concerne la clausola di conformità catastale, priva del collegamento esplicito e univoco tra planimetria depositata e dati catastali dell’immobile venduto. Pur opinabile, il rilievo resta nell’alveo delle soluzioni non illogiche né irrazionali. La presenza del primo errore ostativo è di per sé sufficiente a sorreggere il giudizio di inidoneità.
Quanto alla disparità di trattamento, la doglianza non è suffragata da sufficienti elementi probatori; in ogni caso il confronto non può operare sul singolo errore in sé considerato, poiché le situazioni da valutare restano differenti. Il ricorso e i motivi aggiunti sono quindi rigettati, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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