Recupero contributi PAC e sospensione pagamenti prescindono dall’esito penale (TAR Lazio n. 13336 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di erogazione dei contributi agricoli unionali, il titolo di conduzione del terreno costituisce condizione necessaria per la percezione degli aiuti PAC e la sua carenza, anche se dipendente da una sentenza di primo grado non definitiva, obbliga l’organismo pagatore a procedere al recupero delle somme indebitamente erogate. L’obbligo di recupero ex art. 54 Reg. UE n. 1306/2013 prescinde dall’elemento soggettivo richiesto per la fattispecie penale di cui all’art. 2 L. n. 898/1986 e dall’esito del procedimento penale, operando l’accertamento di AGEA in modo autonomo rispetto a quello giudiziario. La sospensione cautelativa dei pagamenti ex art. 33 d.lgs. n. 228/2001 è subordinata alla mera esistenza di notizie circostanziate di indebita percezione, senza che sia richiesto un livello definitivo di certezza dei fatti.

Il Fatto

Una società operante nel settore agricolo impugnava dinanzi al TAR Lazio il provvedimento con cui AGEA aveva accertato l’indebita percezione di contributi PAC per le campagne 2021 e 2022, disponendo la rideterminazione dell’ammissibilità delle domande uniche 2023 e 2024 e l’intimazione di pagamento delle somme dovute. Il recupero traeva origine dalle contestazioni della Guardia di Finanza, secondo cui i terreni condotti in affitto dalla ricorrente erano tornati nella proprietà di ISMEA per effetto di una sentenza di risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio. La società deduceva che la sentenza non era passata in giudicato, essendo pendente il giudizio di appello poi estintosi per intervenuta transazione, e che il procedimento penale si era concluso con sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussisteva.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto infondato il ricorso, rilevando che la sentenza di primo grado era stata resa anche nei confronti della società ricorrente che, per effetto di tale pronuncia, era rimasta priva del titolo di conduzione sui terreni dichiarati nelle domande uniche. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Collegio ha evidenziato che il titolo di conduzione costituisce requisito indispensabile per la percezione dei contributi agricoli e che, una volta accertata l’irregolarità delle domande, l’Amministrazione ha l’obbligo di agire in autotutela per recuperare gli aiuti illegittimamente erogati, ai sensi dell’art. 54 del Reg. UE n. 1306/2013.

Quanto alla dedotta non definitività della sentenza, il TAR ha precisato che l’esecutività della sentenza di primo grado ex art. 282 c.p.c. prescinde dall’esperimento dei mezzi di esecuzione da parte del creditore, che costituisce una facoltà e non un obbligo. L’estinzione del giudizio di appello per intervenuta transazione, inoltre, non ha comportato alcuna valutazione nel merito della vicenda da parte del giudice di secondo grado. La circostanza che la ricorrente non avesse consapevolezza della carenza del titolo non rileva, poiché i presupposti per il recupero prescindono dall’elemento soggettivo richiesto per il reato.

Il TAR ha altresì rigettato il secondo motivo concernente la sospensione cautelativa delle erogazioni per le campagne 2023 e 2024, osservando che il potere esercitato da AGEA ai sensi dell’art. 33 d.lgs. n. 228/2001 prescinde dall’esito del procedimento penale. L’azione amministrativa di recupero ha presupposti diversi dall’azione penale e l’accertamento di AGEA si svolge in modo autonomo rispetto a quello giudiziario, essendo finalizzato a verificare la sussistenza dei presupposti per l’accesso ai finanziamenti comunitari. La sentenza di non luogo a procedere non sana retroattivamente la carenza del requisito del titolo di conduzione e non incide sulla legittimità dei provvedimenti cautelari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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