L’inammissibilità Schengen preclude l’emersione del lavoro irregolare (TAR Emilia-Romagna n. 1336 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La segnalazione di inammissibilità dell’ingresso del cittadino straniero nel territorio Schengen, anche se inserita da altro Stato membro, preclude in radice ogni possibilità di ottenere il provvedimento di regolarizzazione dello straniero presente in Italia ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020. Il provvedimento di diniego è correttamente motivato con il riferimento all’atto adottato da altro Stato dell’area Schengen, senza alcuna necessità di argomentare ulteriormente in ordine alla concreta pericolosità del cittadino extracomunitario o di vagliare la legittimità e correttezza dell’atto stesso.

Il Fatto

Un cittadino straniero presentava, in data 25 luglio 2020, istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020 innanzi alla Prefettura di Modena. Il Questore rigettava l’istanza con provvedimento del 28 ottobre 2022, rilevando che lo straniero risultava segnalato per un’inammissibilità nel territorio Schengen, inserita dalle autorità francesi il 4 marzo 2021 e valevole fino al 4 marzo 2024, per allontanamento da quel paese a seguito di detenzione illegale di falsi documenti. Il diniego veniva impugnato davanti al TAR Emilia-Romagna, che respingeva anche la domanda cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di non discostarsi dall’orientamento negativo già manifestato in sede cautelare, osservando come il ricorso, i cui motivi sono congiuntamente delibati in quanto connessi, sia infondato. L’art. 103, comma 10, lettera b), del D.L. n. 34/2020 dispone che non sono ammessi alla procedura di emersione i soggetti che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato.

Secondo il consolidato orientamento richiamato dal TAR, richiamando Cons. Stato, Sez. III, sent. 14 ottobre 2021, n. 6901, la segnalazione di inammissibilità dell’ingresso del cittadino straniero nel territorio Schengen preclude in radice ogni possibilità di ottenere il provvedimento di regolarizzazione. Il provvedimento di diniego risulta pertanto correttamente motivato attraverso il riferimento all’atto adottato da altro Stato dell’area Schengen, senza alcuna necessità di argomentare ulteriormente in ordine alla concreta pericolosità del cittadino extracomunitario o di vagliare la legittimità e correttezza di tale atto.

La Corte ha quindi respinto la tesi del ricorrente secondo cui la Questura avrebbe dovuto richiedere allo Stato francese la manifestazione dell’interesse al mantenimento del provvedimento e compiere una valutazione specifica del caso concreto, nonché la censura di omessa motivazione per mancata valutazione delle osservazioni presentate dall’istante. La presentazione di una segnalazione di inammissibilità da parte di uno Stato membro costituisce elemento impeditivo di ogni favorevole definizione dell’istanza di emersione, senza che residuino margini di apprezzamento in capo all’autorità nazionale.

Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese di lite tra le parti, giustificata dalla natura degli interessi coinvolti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *