Ottemperanza per la carta del docente: il giudice amministrativo ordina al Ministero l’esecuzione del giudicato (TAR Lombardia n. 3659 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, ex art. 114 cod. proc. amm., accoglie il ricorso volto all’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che ha condannato l’Amministrazione a un obbligo di dare. La proposizione del ricorso è tempestiva quando la notifica del titolo esecutivo è anteriore di oltre centoventi giorni, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’inadempimento dell’Amministrazione, non contestato né documentato, legittima l’ordine di ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. La liquidazione delle spese, in assenza di profili di complessità e in ragione del carattere seriale del contenzioso, segue il criterio equitativo.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agiva dinanzi al Tribunale amministrativo per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnargli la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, del valore di cinquecento euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Il ricorso, ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., era notificato e depositato il 5 novembre 2025. Il Ministero si costituiva con comparsa di mero stile, senza formulare deduzioni sullo stato della procedura.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, in primo luogo, verificava la sussistenza dei presupposti processuali. Risultava prodotta la copia asseverata della sentenza da ottemperare e l’attestazione del passaggio in giudicato. La notifica del titolo esecutivo, avvenuta il 18 giugno 2025, dimostrava il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio rilevava che l’Amministrazione non aveva contestato l’an e il quantum del credito, né fornito indicazioni sull’andamento della procedura esecutiva. L’inadempimento, pertanto, risultava incontestato, rendendo fondato il ricorso.
Alla luce di ciò, il Tribunale ordinava al Ministero di ottemperare alla sentenza del giudice del lavoro, rilasciando la carta elettronica e accreditando la somma complessiva di millecinquecento euro entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, veniva nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, il quale avrebbe provveduto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’assolvimento dell’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comportava la liquidazione di un compenso.
Le spese seguivano la soccombenza e, considerata l’assenza di profili di complessità e il carattere seriale del contenzioso sulla carta del docente, venivano liquidate in via equitativa in ottocento euro, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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