Il concorso esterno non basta per escludere l’associazione finalizzata allo spaccio (Cass. pen. Sez. 7 n. 16049 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, nel contestare il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della fattispecie associativa di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, ometta di confrontarsi con il compendio indiziario valorizzato dal giudice di merito, limitandosi a riproporre l’astratta qualificazione delle condotte in termini di concorso di persone nel reato ex art. 110 cod. pen.. La qualificazione di una condotta come partecipazione associativa, piuttosto che come mero concorso, costituisce il frutto di una valutazione di merito che, se sorretta da motivazione priva di vizi logici, non è sindacabile in sede di legittimità. Analogo principio vale per l’esclusione dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, quando la motivazione dia atto della reiterazione e sistematicità dell’attività di spaccio.
Il Fatto
Con sentenza del 14/10/2024, la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia di primo grado del Tribunale di Lucca, che aveva giudicato il ricorrente colpevole dei reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, per aver partecipato a un’associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti e per averne curato la cessione al dettaglio.
Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione sotto un duplice profilo. In primo luogo, contestava la sussistenza della fattispecie associativa, sostenendo che le condotte accertate sarebbero state riconducibili, al più, a un’ipotesi di concorso di persone nel reato. In secondo luogo, lamentava il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso si presentava inammissibile, in quanto la sentenza impugnata conteneva una motivazione solida e adeguata, priva di illogicità manifeste e, come tale, non censurabile in sede di legittimità.
Con specifico riguardo alla fattispecie associativa, la Corte ha evidenziato come la Corte di appello avesse fondato il proprio convincimento su una pluralità di elementi, ampiamente richiamati e del tutto ignorati dal ricorrente. Tali elementi consistevano negli esiti di una massiva attività investigativa — osservazioni, controlli, riprese video, intercettazioni telefoniche e dichiarazioni degli acquirenti — che aveva consentito di riscontrare tutti i tratti distintivi dell’art. 74 d.P.R. n. 309/1990. In particolare, era emerso uno spaccio di significativi quantitativi di stupefacente, protrattosi ad ogni ora del giorno, con un totale controllo della zona, l’utilizzo di vedette e la predisposizione di un servizio logistico volto a garantire un’attività ininterrotta.
Quanto alla posizione del ricorrente, la Corte ha rilevato che la sua piena adesione al vincolo associativo era stata desunta da molteplici elementi: pur in posizione subordinata ai vertici dell’organizzazione, egli rivestiva un ruolo preminente, godeva della fiducia dei capi, aveva la diretta detenzione della sostanza ed era costantemente presente sulla piazza di spaccio, risultando, dalle dichiarazioni degli acquirenti, come il soggetto che materialmente provvedeva alla cessione. Anche in questo caso, il ricorso non spendeva alcuna considerazione critica su tali risultanze.
Infine, con riferimento alla richiesta applicazione dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 73, comma 5, la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata l’esclusione, fondata sulla reiterazione e sistematicità dell’attività di smercio — hashish e cocaina — svolta con cadenza pressoché giornaliera, in un significativo arco temporale, nei confronti di una pluralità di clienti abituali e per quantitativi complessivi rilevanti. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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